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Cambia il riposo settimanale degli autisti: il ministero spiega come

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Il riposo settimanale dura 45 ore. Se non lo si gode per intero, ma in misura ridotta (minimo 24 ore), bisogna poi compensare questo mancato godimento. Fino a oggi si riteneva che questo recupero potesse essere anche frazionato in più periodi. Da oggi, invece, una circolare emanata dal ministero del Lavoro lo scorso 29 aprile dice che al contrario va consumato in blocco, vale a dire tutto in una volta.

Da cosa nasce questa «virata interpretativa»? La circolare la riferisce a una difformità riscontrata nel modo con cui in Italia, rispetto agli altri paesi dell’Unione europea, è stato tradotto l’art. 8, par. 6, del regolamento (CE) n. 561/2006. Vediamo in che senso. Nel nostro paese questa norma prevede che nel corso di due settimane consecutive i conducenti devono effettuare almeno:
due periodi di riposo settimanale regolare (vale a dire di 45 ore), oppure
un periodo di riposo settimanale regolare e un periodo di riposo settimanale ridotto di almeno 24 ore. In questo caso però è obbligatorio recuperare le ore di riposo non consumate entro la fine della terza settimana successiva, vale a dire entro le 24 di domenica.

Lo stesso articolo, poi, nel paragrafo 7 precisa che «qualsiasi riposo preso a compensazione di un periodo di riposo settimanale ridotto è attaccato a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore». Detta così – osserva la circolare – sembrerebbe che per compensare la riduzione del riposo settimanale si possa fruire del riposo equivalente in più frazioni, sempre a patto che questi riposi frazionati avvengano entro la fine della terza settimana successiva e che siano attaccate a un altro periodo di riposo di almeno 9 ore.

Se invece si vanno a leggere i corrispondenti testi normativi di altri paesi, ci si accorge che questi impongono esplicitamente che la fruizione del riposo settimanale a compensazione di quello non goduto dal conducente, avvenga «in blocco». La legge francese, per esempio, parla di «période de repos prise en bloc», quella inglese di «period of rest taken en bloc».

Insomma, la differenza è che in quasi tutti gli Stati membri, l’autotrasportatore non può ripartire in più frazioni il credito orario accumulato a causa del mancato godimento del riposo settimanale; in Italia, invece questa possibilità viene concessa.

Dal ministero del Lavoro precisano di aver preso in considerazione di continuare con il sistema attuale, ma sottolineano però che, rispetto a tale opzione, desta perplessità il fatto che consentire modalità organizzative diverse rispetto alla rigida previsione di consumare il riposo compensativo in modo unitario, «è potenzialmente suscettibile di risolversi nell’appiattimento su una regolazione unilaterale, datoriale, in un settore in cui è assai diffuso l’istituto del distacco transnazionale ed i lavoratori, scarsamente sindacalizzati, sono soggetti a particolare “debolezza” contrattuale».

Da qui la conclusione a cui giunge la circolare è di leggere la norma come avviene negli altri paesi e quindi di imporre il godimento del riposo settimanale compensativo in blocco e di sanzionare di conseguenza chi ricorre a riposi frazionati.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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