C’eravamo lasciati la settimana scorsa con una sentenza della Corte di Cassazione che sdoganava il cronotachigrafo come possibile strumento di rilevazione di una velocità eccessiva. Avevamo espresso qualche perplessità su questa interpretazione che andava contro una giurisprudenza abbastanza consolidata in senso opposto o comunque altalenante.
Ebbene, ora una decisione a un livello inferiore di giurisdizione, ma comunque indicativa dell’incertezza presente sul tema, si pone in contrasto con il giudizio della Corte Suprema. Una recente sentenza del Giudice di Pace di Brindisi (n.810 del 15 giugno 2026) rimette infatti in discussione la possibilità di utilizzo altro del cronotachigrafo, affrontando il rapporto tra la normativa nazionale e quella europea e riaffermando il principio della preminenza del diritto dell’Unione.
IL FATTO
La vicenda prende avvio dall’opposizione proposta da un autotrasportatore sanzionato dalla Polizia Stradale per avere superato il limite di velocità. L’accertamento non era stato effettuato tramite autovelox, tutor o altri dispositivi specificamente destinati al controllo della velocità, ma attraverso la lettura dei dati registrati dal cronotachigrafo digitale installato sul veicolo. Il verbale era stato emesso sulla base dell’art. 142, comma 6, del Codice della strada, disposizione che consente agli organi di polizia di utilizzare i dati provenienti dal cronotachigrafo per contestare le violazioni dei limiti di velocità.
La difesa del ricorrente ha però sostenuto che tale disciplina fosse incompatibile con il diritto dell’Unione europea, osservando che il Regolamento UE n. 165/2014 attribuisce al cronotachigrafo una funzione ben precisa: controllare il rispetto della disciplina sociale dell’autotrasporto, con particolare riferimento ai tempi di guida, alle pause, ai periodi di riposo e alle condizioni di lavoro dei conducenti, in collegamento con il Regolamento CE n. 561/2006 e con la Direttiva 2002/15/CE sull’organizzazione dell’orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto. Secondo questa impostazione, la registrazione della velocità rappresenta soltanto uno degli elementi rilevati dal dispositivo nell’ambito delle finalità individuate dal legislatore europeo e non autorizza automaticamente il suo utilizzo come strumento di rilevazione delle infrazioni ai limiti di velocità.
LA DECISIONE
Ora, il Giudice di Pace di Brindisi ha accolto questa tesi, basandosi sul rapporto tra diritto nazionale e diritto dell’Unione Europea. Inutile dire che questa interpretazione è antitetica rispetto a quella citata all’inizio della Corte Suprema.
In ogni caso, la sentenza richiama anzitutto la procedura d’infrazione n. 2020/4051 avviata in passato dalla Commissione europea nei confronti dell’Italia, poi archiviata, riguardante proprio la compatibilità della normativa italiana che consente di utilizzare i dati del cronotachigrafo per accertare le violazioni dei limiti di velocità. Secondo il GdP, il legislatore europeo non ha mai attribuito al cronotachigrafo una funzione assimilabile a quella degli strumenti destinati al controllo automatico della velocità. Utilizzarlo come una sorta di autovelox differito significherebbe estenderne le finalità oltre quanto previsto dal Regolamento n. 165/2014.
La decisione richiama inoltre la consolidata giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’UE e della Corte Costituzionale in materia di prevalenza del diritto europeo. In particolare, viene ricordata la sentenza n. 170 del 5 giugno 1984 della Corte Costituzionale, che recepisce i principi affermati dalla Corte di Giustizia nella causa 106/77, secondo i quali il giudice nazionale è tenuto ad applicare direttamente il diritto dell’Unione, disapplicando la normativa interna incompatibile.
Sulla base di questi principi il Giudice di Pace ha ritenuto che l’art. 142, comma 6 del Codice della strada, nella parte in cui consente di accertare il superamento dei limiti di velocità mediante i dati del cronotachigrafo, sia incompatibile con l’art. 7, par. 1, del Regolamento UE n. 165/2014. Da ciò è derivata la disapplicazione della norma nazionale e il conseguente annullamento del verbale impugnato.
LE CONSEGUENZE
La pronuncia del Giudice di Pace di Brindisi ovviamente non costituisce un precedente vincolante per gli altri giudici, ma affronta una questione destinata ad avere un impatto rilevante sul settore dell’autotrasporto. Secondo il provvedimento del magistrato pugliese, l’utilizzo dei dati del cronotachigrafo per contestare esclusivamente violazioni dei limiti di velocità potrebbe risultare incompatibile con la normativa europea che disciplina le finalità del dispositivo. Questo quando la Cassazione aveva affermato proprio l’opposto, sostenendo viceversa che le norme UE non vietano l’utilizzo delle registrazioni tachigrafiche per accertare il superamento dei limiti di velocità. Al contrario, secondo gli Ermellini, la normativa europea, poiché impone che il cronotachigrafo registri anche la velocità del veicolo, garantisce alle autorità competenti la possibilità di accedere a questi dati nell’ambito delle attività ispettive.
Cosa ne deriva? Se l’orientamento che nega l’utilizzo di dati dovesse trovare conferma in successive decisioni di giudici di pace e tribunali, potrebbe aprirsi un nuovo fronte di contenzioso riguardante i verbali fondati unicamente sulla lettura dei dati stessi.
Sicuramente non c’è ombra di dubbio che, se le norme europee direttamente applicabili risultano incompatibili con una disposizione nazionale, il giudice sia tenuto a dare prevalenza alle prime. Il problema è capire se la normativa comunitaria permetta o meno di utilizzare i dati tachigrafici come prova dell’eccesso di velocità: per il giudice brindisino non lo consente, per la Cassazione – o meglio per una sua sezione – sì.
Attendiamo quindi ulteriori processi per vedere quale interpretazione prevarrà, atteso che comunque la Cassazione rimane il giudice ultimo. Personalmente propendiamo per la versione limitativa, in quanto il cronotachigrafo nasce per verificare il rispetto dei tempi di guida e di riposo degli autotrasportatori e utilizzarlo come autovelox pare estenderne l’uso al di là del dettato di legge.


