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Come cambia la valutazione dell’idoneità finanziaria in era Covid

Una circolare del ministero delle Infrastrutture datata 23 agosto chiarisce che se gli uffici della Motorizzazione verifichino la mancanza del requisito necessario per accedere alla professione di autotrasportatore possono prolungare il termine del procedimento fino a un massimo di 12 mesi

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Un anno di pandemia ha lasciato il segno, nelle attività e quindi anche sui bilanci. Di conseguenza anche quel requisito necessario per accedere alla professione di autotrasportare e quindi per iscriversi al Registro Elettronico Nazionale (REN) – quello per intenderci della idoneità finanziaria – è stato in qualche modo intaccato. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili ne prende atto e con circolare datata 23 agosto 2021 mette in chiaro alcuni importanti aspetti, proprio per non mettere in difficoltà le aziende. Per comprendere in che senso facciamo prima un passo indietro, ricordando che il requisito in questione è dimostrabile in tre modi:

– con attestazione rilasciata da revisore contabile che certifichi, sulla base di quanto emerge dall’analisi dei conti annuali, che l’impresa dispone di un capitale e di riserve non inferiori all’importo determinato sulla base del computo degli autoveicoli in propria disponibilità;

– con attestazione rilasciata sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da istituti bancari, compagnie di assicurazione o intermediari finanziari;

– con polizza di responsabilità civile professionale, ma soltanto rispetto ai primi due anni di esercizio della professione. 

E ricordiamo pure che ogni anno le imprese autorizzate a esercitare la professione di trasportatore su strada devono inviare agli Uffici della Motorizzazione civile (UMC) la documentazione con cui dimostrano di avere ancora il requisito di idoneità finanziaria. 

Rispetto a questo frangente pandemico, la circolare ministeriale chiarisce, sulla base dei Regolamenti UE n. 2020/698 e n. 2021/26, che, nel caso in cui la dimostrazione del requisito tramite attestazione rilasciata da revisore contabile, la circolare chiarisce che i valori contabili da prendere a riferimento nel rilasciare tale attestazione vanno desunti dal bilancio di esercizio approvato e depositato nello stesso anno in cui le imprese sono tenute a fornire prova della sussistenza annuale del requisito di idoneità finanziaria o, se del caso, nell’anno che precede.  

Laddove gli UMC verifichino la mancanza di tale requisito a seguito di attestazioni rilasciate dal revisore sulla base dei valori di riferimento relativi all’esercizio contabile per l’anno 2020 (rispetto al quale il periodo 1° settembre–31 dicembre è considerato dal Regolamento n. 2021/267 come «periodo di crisi») e per l’anno 2021 (rispetto al quale il periodo 1° gennaio– 30 giugno è considerato come parte restante del  «periodo di crisi»), ovvero di garanzie fideiussorie o polizze di responsabilità civile, adesso possono prolungare il termine del procedimento fino a un massimo di 12 mesi continuativi.  Si tenga presente, però, che il prolungamento di tale termine non è automatico e che è possibile concederlo anche quando l’UMC abbia avviato il procedimento previsto dall’articolo 13 del Regolamento UE n.1071/2009, constatando la carenza del requisito di stabilimento per mancata disponibilità di veicoli da parte dell’impresa di autotrasporto nel periodo 1° settembre 2020/30 giugno 2021.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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