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Lavoro irregolare, il decreto PNRR aumenta le sanzioni e introduce il penale

Tra le altre novità: la perdita dei benefici contributivi e normativi per violazione delle norme su salute e sicurezza; il riconoscimento del trattamento normativo del CCNL al personale impiegato da appaltatori e subappaltatori, con estensione della responsabilità del committente; la previsione di una premialità per i datori di lavoro virtuosi

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Il nuovo decreto legge sul PNRR n.19 del 2 marzo 2024 ha introdotto agli articoli 29 e 30 numerose disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del lavoro irregolare, tra cui la più significativa è l’inasprimento delle sanzioni per chi impiega lavoratori non in regola. Vediamo le principali novità.

Rispetto della sicurezza sul lavoro

Al comma 1 l’art. 29 prevede che, per accedere ai benefici normativi e contributivi (art. 1175 legge n.296/2006), i datori di lavoro non devono aver violato le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro che saranno individuate con specifico decreto ministeriale. Ovviamente i datori devono anche essere in possesso del DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva, ovvero l’attestazione della regolarità dei pagamenti agli enti Inps, Inail e Cassa edile) e devono rispettare gli altri obblighi di legge e contrattuali. Il diritto ai benefici viene però mantenuto in caso di regolarizzazione nei tempi indicati dall’organo di vigilanza.

Lotta alla somministrazione illecita di manodopera

Ai commi da 2 a 5 è stato previsto l’obbligo per gli appaltatori e i subappaltatori di riconoscere al personale impiegato nell’appalto un trattamento economico complessivo non inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale e territoriale maggiormente applicato nel settore e nella zona il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso all’attività oggetto dell’appalto.
Questo significa che, nel settore del trasporto e della logistica, si applicherà sempre il CCNL logistica, trasporto e spedizione che prevede all’art. 42 che le attività di logistica, facchinaggio e movimentazione merci possano essere affidate solo a imprese che applicano lo stesso CCNL e non possano essere oggetto di subappalto.
Per effetto della nuova norma, il non rispetto della disposizione in materia di applicazione del trattamento economico previsto dal CCNL si configura come appalto privo dei requisiti di legge e di conseguenza verranno applicate le sanzioni anche di carattere penale descritte di seguito.

L’incremento delle sanzioni

La responsabilità solidale negli appalti è attualmente regolamentata dalla legge Biagi (art. 29 del D.lgv. n.276/2003) che recita: «Le imprese committenti sono solidalmente responsabili con quelle appaltatrici per i trattamenti retributivi e contributivi da questi dovuti per i propri dipendenti». Ma il decreto PNRR estende la responsabilità solidale del committente anche nel caso in cui l’utilizzatore ricorra alla somministrazione di prestatori di lavoro da parte di soggetti non autorizzati, nonché ai casi di appalto e distacco privi dei requisiti previsti.
In tutte e tre le ipotesi si applicherà una nuova sanzione penale che prevede per l’utilizzatore e il somministratore l’arresto fino a un mese o l’ammenda di 60 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro.
Se poi venisse accertata la fraudolenza del comportamento illecito, la sanzione sarà aumentata con l’arresto fino a tre mesi o con una ammenda di 100 euro per ciascun lavoratore per ciascun giorno di somministrazione.
Inoltre, nel caso di lavoro nero la nuova norma prevede un inasprimento della “maxisanzione” che prevede un aumento del 30% (in precedenza del 20%) degli importi previsti dal regime sanzionatorio di cui al DL n. 12/2002.

Il premio per i datori di lavoro virtuosi

Ai commi da 7 a 9 l’art. 29 prevede anche una premialità a favore dei datori di lavoro che dimostrino comportamenti virtuosi nella gestione dei rapporti di lavoro. In particolare, se dagli accertamenti ispettivi in materia di lavoro e di legislazione sociale (compresa la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro) non emergano violazioni o irregolarità, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro rilascia un attestato e iscrive il datore di lavoro in un apposito elenco informatico (Lista di conformità INL), consultabile pubblicamente. In tal caso le aziende non saranno sottoposte, per un periodo di 12 mesi, a ulteriori verifiche ispettive nelle materie oggetto degli accertamenti. Fanno eccezione le verifiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, le eventuali richieste di intervento e le attività di indagine disposte dalla Procura della Repubblica).

Contro le violazioni in ambito contributivo

Infine, l’art. 30, con l’obiettivo di favorire il processo di regolarizzazione contributiva, ricalcola la misura delle sanzioni di cui art.116 della legge n.388/2000 (Misure per favorire l’emersione del lavoro irregolare), sulla base dei tempi di pagamento della contribuzione omessa rispetto alla scadenza legale prevista. Le modifiche in questione si applicheranno dal 1° settembre 2024.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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