Sulla Gazzetta Ufficiale del 20 aprile 2026 (n. 50) è approdata la legge 19/2026, di conversione del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19 — il provvedimento «ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del PNRR e in materia di politiche di coesione», per chi ama i titoli burocratici. Per chi invece fa impresa nell’autotrasporto e nella logistica, dentro al testo ci sono tre capitoli che valgono una lettura attenta.
1. Idoneità professionale: l’esame si fa in tutta la regione
È confermata la modifica al D.Lgs. 395/2000 sull’accesso alla professione di trasportatore di merci (e persone) per conto terzi: d’ora in avanti l’esame di idoneità professionale potrà essere sostenuto in qualunque provincia della regione di appartenenza, e non più nella sola provincia di residenza (art. 10, c. 1). Una semplificazione piccola sulla carta, concreta nei fatti: significa meno trasferte e più finestre disponibili per chi in una regione trova sedi d’esame ingolfate o poco raggiungibili.
2. Targhe prova: tetto legato agli addetti, regime speciale per i porti
Il comma 4 dello stesso articolo 10 ridisegna la disciplina delle targhe prova. La regola generale: ogni titolare d’impresa può ottenere autorizzazioni alla circolazione di prova in quantità non superiore al numero dei dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività. Nel perimetro ci stanno prove tecniche, sperimentali e costruttive, dimostrazioni, navettamenti, movimentazioni e trasferimenti, anche per finalità commerciali o per realizzare allestimenti tecnici.
Il capitolo più goloso riguarda però i porti. Le imprese autorizzate alle operazioni di imbarco/sbarco da nave e quelle che movimentano veicoli non ancora immatricolati fra aree portuali e zone retroportuali possono ottenere un numero di autorizzazioni pari ai dipendenti addetti alle attività operative sommati ai soci e ai dipendenti del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro portuale temporaneo di cui l’impresa si avvale ordinariamente, attestazione a firma dell’Autorità di sistema portuale. In questi casi scatta un vincolo specifico a bordo: oltre al conducente si può trasportare un solo passeggero, il titolare dell’autorizzazione oppure un suo dipendente o collaboratore funzionale.
Il tetto non si applica invece alle autorizzazioni concesse ad aziende, università ed enti di ricerca che usano le targhe per attività di ricerca, sperimentazione, sviluppo, produzione e collaudo di veicoli o componenti.
3. Rete ferroviaria: il DSPM diventa decennale
Il terzo fronte (articolo 22) sembra lontano dall’autotrasporto, ma lo tocca in pieno: è la revisione degli strumenti di programmazione ferroviaria collegata alla Missione 3, Componente 1 del PNRR. Il Documento Strategico Pluriennale della Mobilità (DSPM) passa a una cadenza decennale, per fissare indirizzi su sviluppo della rete, mobilità passeggeri e merci, promozione del trasporto multimodale e integrazione del settore industriale e dei poli logistici nella pianificazione infrastrutturale (in piena coerenza con la direttiva UE 34/2012 sullo spazio ferroviario europeo unico).
E qui arriva la parte che riguarda chi muove merci su gomma: il DSPM dovrà indicare le priorità strategiche sui collegamenti di ultimo miglio di porti e aeroporti, definire la strategia nazionale pluriennale degli investimenti con priorità al trasporto multimodale e garantire la connessione fra aree industriali, nodi logistici e rete ferro. Un quadro a dieci anni – se davvero rispettato – può fare la differenza fra un porto che drena merci e un collo di bottiglia.


