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Licenze comunitarie per il trasporto internazionale di merci su strada: importanti chiarimenti dal MIMS

La direzione generale per l’autotrasporto del Mims ha fornito le indicazioni necessarie per ottenere la licenza comunitaria da parte delle imprese iscritte al REN che dispongono di veicoli di massa massima superiore a 2,5 e fino a 3,5 Ton

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Importante novità sul fronte del trasporto merci internazionale. Come chiarito da una recente circolare del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, a partire da maggio 2022 tutte le imprese di autotrasporto su strada per conto di terzi che vogliano eseguire servizi internazionali su strada, anche se operano con veicoli la cui massa sia superiore a 2,5 tonnellate ed inferiore alle 3,5 tonnellate, dovranno in ogni caso richiedere il rilascio della licenza comunitaria.

Questa novità è contenuta nel pacchetto mobilità e più nello specifico nel Regolamento UE 1055/2020, che modifica in parte quanto previsto dall’art. 4 del Regolamento CE 1072/2009. Si tratta dunque di un provvedimento approvato dall’UE perché in alcuni Paesi, soprattutto dell’Europa dell’Est, molti operatori utilizzavano veicoli di questo tonnellaggio proprio per aggirare la normativa ed evitare il rispetto dei tempi di guida.

Ma cosa cambia rispetto al passato? Nella circolare il MIMS ricorda agli utenti che, a parziale modifica di quanto previsto dalla precedente circolare 6/2017, la domanda di rilascio della licenza comunitaria dovrà ora avvenire:

  • preferibilmente tramite posta elettronica certificata, con o senza l’apposizione della firma digitale, all’indirizzo dg.ts-div4@pec.mit.gov.it;
  • tramite servizio postale al seguente indirizzo: Dipartimento per i trasporti e la navigazione – Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, via Giuseppe Caraci 36, 00157, Roma;
  • allo sportello della Direzione generale per l’autotrasporto di persone e cose, per la logistica e l’intermodalità – Divisione 4, all’indirizzo sopra indicato, nei giorni di apertura (lunedì e giovedì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00), comunque nel rispetto di quanto disposto dalla legge 8.8.1991, n. 264, e successive modificazioni (Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto);
  • in busta chiusa presso l’ufficio di corrispondenza sito all’interno del complesso di via G. Caraci, 36, 00157 Roma, dal lunedì al venerdì, dalle ore 09:00 alle ore 13:00.

Da prossimo maggio dunque si cambia, ma le domande potranno essere presentate molto prima. Il Ministero infatti specifica che la domanda può essere presentata con congruo anticipo rispetto alla data del 21 maggio prossimo (ma comunque non prima del 1° gennaio 2022). Ciò per consentire una efficace organizzazione delle proprie attività di rilascio della licenza comunitaria a favore delle imprese che rientrano nell’estensione dell’ambito di attività del Regolamento 1072/2009.

Inoltre, nella circolare in oggetto, il Ministero fornisce i seguenti chiarimenti:

  1. il rilascio della licenza comunitaria e, successivamente, delle relative copie certificate conformi, presuppone che l’impresa abbia in disponibilità almeno un veicolo adibito al trasporto di merci per conto di terzi, avente massa massima a carico ammissibile, compresa quella dei rimorchi, superiore a 2,5 t;
  2. per poter ottenere la licenza comunitaria l’impresa di autotrasporto deve essere iscritta con lo status di “attiva” al REN (conseguentemente anche con lo status di “definitiva” all’Albo) ed il proprio gestore dei trasporti deve essere in possesso di un attestato di idoneità professionale valido per il trasporto internazionale di merci e quindi idoneo a poter consentire di chiedere ed ottenere il rilascio della licenza comunitaria, se tutti i requisiti concernenti l’accesso alla professione sono soddisfatti;
  3. le condizioni sopradescritte trovano applicazione anche per le imprese che hanno nella loro disponibilità solo veicoli adibiti al trasporto di merci per conto di terzi, aventi massa a pieno carico, compresa quella dei rimorchi, superiore alle 2,5 ton e non superiore alle 3,5 ton e che fino alla data del 21 maggio 2021 e non oltre possono continuare a svolgere trasporti internazionali comunitari in regime di esenzione dalla licenza comunitaria.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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