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Nuove carte tachigrafiche, la Commissione Ue chiarisce i dubbi

Ecco alcune ulteriori spiegazioni dell’organo UE sulle carte conducente non emesse in base all'Accordo europeo sui trasporti stradali e sui paesi extra UE che possono produrre carte tachigrafiche 

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Seconda puntata sui consigli della Commissione europea in materia di tachigrafo e carte tachigrafiche dopo le recenti modifiche normative. Qui si farà riferimento all’AETR (Accord Européen sur les Transports Routiers – Accordo europeo sui trasporti stradali), per cui vediamo di riassumere che cosa esso sia.

Si tratta di un’intesa internazionale che regola il trasporto stradale tra l’Unione Europea e altri Paesi europei non UE. L’obiettivo principale dell’accordo è aumentare la sicurezza e l’efficienza del trasporto stradale, nonché garantire condizioni di parità tra le diverse Nazioni. Il patto regola l’orario di lavoro, il tempo di riposo e il tempo di guida dei conducenti di veicoli al fine di ridurre al minimo l’affaticamento dell’autista e il rischio di incidenti stradali. La parte che più ci interessa è che, oltre all’UE, il campo di applicazione della Convenzione AETR si estende anche a Paesi che non sono membri dell’Unione Europea ma parti della Convenzione, come l’Islanda, il Liechtenstein, la Norvegia o la Svizzera.

In genere, la carta del conducente deve essere rilasciata dal Paese in cui questi hanno la loro residenza normale (definita allo stesso modo sia nell’AETR che nel Regolamento UE 165/2014). Un conducente impegnato in operazioni che rientrano nell’ambito di applicazione dell’AETR (ad esempio svizzero o norvegese) è pertanto soggetto alle norme di questa convenzione e non alle disposizioni del Regolamento 165, come la registrazione manuale degli attraversamenti delle frontiere o l’obbligo di presentare le attività degli ultimi 56 giorni.

Va però valutato attentamente dagli Stati membri e dagli operatori – precisa la Commissione – il caso in cui l’autista non UE, ma proveniente da una parte contraente dell’AETR, inizi a lavorare per operatori stabiliti nell’UE. In questa ipotesi, il conducente verrà probabilmente impegnato in viaggi intra-UE che rientrano nell’ambito di applicazione del diritto comunitario e perciò a un guidatore di questo tipo si potrà applicare il regolamento 165/2014 con gli obblighi sopra previsti.

Inoltre la residenza normale dell’autista può anche cambiare nello Stato membro UE in cui l’autista è stato appena assunto. In questo caso sarà responsabilità del gestore traffico garantire che l’autista rispetti la legge UE sui tachigrafi.

Altra domanda riguarda quali siano i Paesi non UE che possono installare tachigrafi intelligenti ed emettere carte tachigrafiche intelligenti.

Palesemente non c’è problema per quelle Nazioni che hanno norme identiche a quelle dell’UE in materia di tachigrafo intelligente, ovvero Regno Unito, Norvegia, Liechtenstein, Islanda Svizzera.

Anche Bosnia Erzegovina e Serbia possono emettere carte tachigrafiche intelligenti, in base a certificazioni crittografiche ottenute dalla Commissione via AETR.

Infine i veicoli immatricolati in Ucraina possono essere dotati di un tachigrafo intelligente e il Paese dell’Europa Orientale ha già oggi la possibilità di sviluppare la propria infrastruttura di tachigrafo intelligente (inclusa l’emissione di carte) secondo i propri ritmi.

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