Che sia una stretta è poco ma sicuro, anche se tra le associazioni pro-sicurezza e i partiti di opposizione, non sono mancate polemiche e c’è chi è arrivato a parlare di «Codice delle stragi». In realtà il Codice della strada introduce misure più rigorose per il divieto di uso del cellulare alla guida, il controllo del tasso alcolemico e delle sostanze stupefacenti, il sorpasso delle biciclette, rafforzando anche le possibilità di verifica delle infrazioni con l’apertura all’introduzione di «sistemi telematici» per i controlli sulla circolazione.
C’è una stretta anche sugli autovelox, spesso usati dagli enti locali per fare cassa, più che per garantire sicurezza stradale. E anche qualche attenuazione della sanzione. Il primo punto da chiarire, però, riguarda l’entrata in vigore delle nuove misure. La norma generale prevede che dopo l’approvazione parlamentare, le leggi debbano essere pubblicate in Gazzetta e 15 giorni dopo entrino in vigore. Salvo diversa disposizione presente nella stessa legge.
Le principali novità sono divisibili in due grandi categorie: l’aumento delle sanzioni e l’introduzione di nuovi strumenti.
LE SANZIONI
1. guida in stato di ebbrezza alcolica
Le sanzioni per la prima infrazione non cambiano (subiranno un leggero aumento dal 1° gennaio 2025 per l’adeguamento annuale). Sono quattro i livelli del tasso alcolemico:
• sotto gli 0,5 grammi/litro, non c’è sanzione, con l’eccezione di minorenni, neopatentati e autisti professionali (multati con 168 euro);
• tra 0,5 e 0,8 grammi/litro è prevista una sanzione (illecito amministrativo) da 573 a 2.170 euro, più la sospensione della patente da 3 a 6 mesi;
• tra 0,8 e 1,5 grammi/litro si passa a una contravvenzione (reato) punita con arresto fino a sei mesi e ammenda da 800 a 3.200 euro più sospensione della patente da sei mesi a un anno;
• sopra 1,5 grammi/litro arresto da sei mesi a un anno, ammenda da 1.500 a 6 mila euro e sospensione della patente da uno a due anni. Le sanzioni sono raddoppiate (e il veicolo fermato per sei mesi) in caso di incidente di cui il guidatore sia anche in parte responsabile. In caso di ebbrezza grave, si può arrivare alla revoca della patente.
• Fin qui tutto come prima. La vera stretta è sulla recidiva. Chi è stato già condannato per guida in stato di ebbrezza con un tasso superiore gli 0,8 grammi/litro, si vedrà incrementare le pene di un terzo, avrà l’obbligo di rispettare lo zero come limite del tasso alcolemico (con registrazione sulla patente del «Codice 68. Niente alcol»), al rinnovo della patente dovrà sottoporsi a visita medica e, nei casi più gravi, sulla patente sarà annotato il Codice 69 e non potrà circolare senza aver montato sul veicolo, a proprie spese, l’alcolock (si veda box qui sotto).
2. guida sotto effetto di sostanze stupefacenti
La normativa elimina il requisito dello stato di alterazione per configurare il reato di guida sotto effetto di droghe. Quindi le sanzioni (revoca o sospensione della patente fino a 3 anni) scattano con la sola positività al test che registra sostanze nell’organismo, senza dover provare lo stato di alterazione. Le sanzioni sono allineate al tasso alcolemico più alto: arresto da sei mesi a un anno, ammenda da 1.500 a 6 mila euro, sospensione della patente da uno a due anni, con revoca in caso di recidiva.
3. guida con cellulare
Per chi è sorpreso alla guida con lo smartphone, il nuovo Codice prevede una multa da 250 a 1000 euro (contro i 165-660 di prima) e la sospensione «breve» della patente (una settimana se ha almeno 10 punti, 15 giorni se ne ha meno di 10), i cui tempi raddoppiano in caso di incidente. Aumenta la sanzione per i recidivi che va dai 422 ai 1.697 euro.
4. limiti di velocità
Anche qui viene colpita la recidiva, in particolare nei centri abitati. Chi, per la seconda volta supera in città il limite di velocità tra i 10 e i 40 kmh, la sanzione passa da 173-694 a 220-880 euro. Se il superamento è maggiore dei 40 kmh, alla multa si aggiunge la sospensione «breve» della patente da 15 a 30 giorni, anziché da uno a tre mesi.
5. autovelox
Già a maggio scorso l’uso degli autovelox per rilevare il superamento dei limiti di velocità era stato limitato sulle strade urbane dove vige il limite di 30 km/h e su quelle extraurbane sotto i 90. Il nuovo Codice stabilisce che in caso di più infrazioni nello stesso tratto stradale nell’arco di un’ora, si paga una sola sanzione: la più grave aumentata di un terzo.
I NUOVI STRUMENTI
1. la sospensione breve della patente La patente può essere sospesa per 7 o 15 giorni (e ritirata direttamente sul posto dall’agente accertatore), anziché da un mese in su come già avviene per tutta una serie di infrazioni. La durata della «sospensione breve» dipende dai punti che si hanno sulla patente: chi ne ha 20 non ne viene toccato, giacché la norma serve a punire i recidivi; per chi ne ha meno di 10 la sospensione dura 15 giorni, per chi ne ha tra i 10 e i 19 è limitata a 7. La durata raddoppia se la violazione provoca un incidente. Le violazioni per le quali scatta la sospensione breve sono numerose e vanno dalla marcia in senso vietato al divieto di sorpasso, dal passaggio con il rosso alla mancanza di cinture di sicurezza, ma anche a chi – obbligato al tasso alcolemico zero – guida dopo aver assunto bevande alcoliche con tasso inferiore agli 0,5 grammi per litro. La misura, però, non prevede di per sé la possibilità di allegare al verbale inviato per posta il modulo per indicare la persona che è al volante al momento dell’infrazione e, dunque, sarà più difficile far scattare la sanzione al di fuori dei casi rilevabili da remoto.
2. i controlli video
Su autostrade e strade extraurbane principali è possibile accertare tramite telecamere di controllo o strumenti telematici, violazioni particolarmente pericolose (divieto di circolazione di determinati veicoli, inversione del senso di marcia, circolazione su corsie non consentite, impropria occupazione delle corsie di accelerazione, mancato uso delle luci di posizione durante la sosta, violazione delle norme sull’esazione del pedaggio). La disposizione, tuttavia, compare nella parte finale della legge che affida al governo la delega per l’attuazione di alcune misure, dandogli 18 mesi di tempo.