Veicoli - logistica - professione

HomeProfessioneLeggi e politicaPermesso provvisorio di guida: chiarimenti del MIMS

Permesso provvisorio di guida: chiarimenti del MIMS

La visita ordinata dal Prefetto per violazione degli artt. 186 e 187 CdS serve per la revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida e non può perciò definirsi di rinnovo di validità della patente ex art. 126 comma 8-bis

-

Il MIMS – Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili – ha emesso un’interessante circolare (la 21.421 del 1° luglio scorso) con cui fornisce un chiarimento definitivo sul rilascio del permesso provvisorio di guida.

La questione era emersa in relazione all’art. 126, comma 8-bis del Codice della Strada che recita: «Al titolare di patente di guida che si sottopone, presso la commissione medica locale… agli accertamenti per la verifica della persistenza dei requisiti di idoneità psicofisica richiesti per il rinnovo di validità della patente di guida, la commissione stessa rilascia, per una sola volta, un permesso provvisorio di guida, valido fino all’esito finale della procedura di rinnovo». L’articolo aggiunge che «…il permesso provvisorio di guida non è rilasciato ai titolari di patente di guida che devono sottoporsi agli accertamenti previsti dagli articoli 186, comma 8, e 187, comma 6». Ricordiamo che si tratta di quei conducenti scoperti a guidare sotto l’influenza dell’alcol o di sostanze stupefacenti.

Ora, numerosi autisti incorsi nella violazione degli artt. 186 e 187 avevano segnalato al Ministero che le Commissioni mediche locali (CML), le Agenzie e la Motorizzazione si rifiutavano di rilasciare permessi di guida oltre la scadenza della patente sino al tempo limite della visita presso la commissione per il rilascio del nuovo documento, in occasione dei successivi rinnovi di validità.

Il Ministero ha così dovuto chiarire che il permesso provvisorio di guida ex art. 126, comma 8-bis, CdS non può e non deve essere rilasciato quando il conducente si deve sottoporre a visita presso una CML (conseguenza immediata e diretta dell’ordinanza del prefetto adottata ai sensi degli artt. 186 comma 8 e 187 comma 6 CdS). Questo perché queste visite, che servono per la revisione dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida, non possono definirsi di rinnovo di validità della patente e quindi non rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 126.

Viceversa ogni visita successiva presso la CML, alla quale il conducente si sottopone esclusivamente ai fini del rinnovo di validità della patente riconfermata dalla CML (e non come conseguenza dell’ordinanza del prefetto ai sensi degli articoli 186 e 187), dà diritto a chiedere e ottenere, se ricorrono anche gli altri presupposti, il permesso provvisorio di guida.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

close-link