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Usare il tachigrafo per multare l’eccesso di velocità: per la Cassazione non è contrario alla normativa UE

Con l'ordinanza n. 19147/2026, la Suprema Corte stabilisce che i dati del cronotachigrafo possono provare il superamento dei limiti di velocità. Una decisione destinata a incidere sui controlli nel trasporto professionale

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La Corte di Cassazione ha stabilito che le registrazioni del cronotachigrafo possono essere utilizzate anche per accertare le violazioni dei limiti di velocità, respingendo la tesi secondo cui la normativa europea vieterebbe questo utilizzo. Lo afferma l’ordinanza n. 19147/2026 della Seconda Sezione civile, pubblicata l’11 giugno scorso, che interviene su una questione da tempo controversa tra imprese di autotrasporto e organi di controllo.

Il caso

Tutto nasce da un verbale della Polizia municipale di Alessandria contro un’impresa di autotrasporto: dai dati del cronotachigrafo era emerso che un autoarticolato aveva raggiunto i 96 km/h, contro un limite di 90 km/h fissato dalla taratura del limitatore. L’azienda aveva impugnato la sanzione sostenendo che i dati del tachigrafo non potessero essere usati per accertare una violazione dell’articolo 142 del Codice della Strada, richiamando la normativa europea sull’apparecchio di controllo. Il Giudice di Pace aveva respinto il ricorso dell’impresa, ma il Tribunale di Alessandria lo aveva accolto: da qui il ricorso del Comune in Cassazione, che ha riportato la questione al centro dell’attenzione.

La decisione

I giudici hanno ribaltato l’impostazione del Tribunale. Né il Regolamento (UE) 165/2014 né la Direttiva 2006/22/CE, secondo la Cassazione, vietano – espressamente o implicitamente – che i dati del cronotachigrafo vengano usati come prova dell’eccesso di velocità. Anzi: la normativa europea prevede che l’apparecchio registri anche la velocità del veicolo e che queste informazioni siano accessibili alle autorità di controllo; la direttiva sulle norme sociali nel trasporto su strada richiama esplicitamente la possibilità di verificare i superamenti della velocità autorizzata proprio attraverso queste registrazioni. Su queste basi, la Suprema Corte ha ritenuto l’articolo 142, comma 6, del Codice della Strada pienamente compatibile con il diritto UE, nella parte in cui riconosce valore probatorio alle registrazioni del tachigrafo. Il caso torna ora al Tribunale di Alessandria per un nuovo esame.

Cosa cambia per le imprese

La sentenza non trasforma il tachigrafo in un autovelox, né introduce un sistema automatico di rilevazione della velocità. Il principio è più circoscritto: se acquisite correttamente e valutate secondo le procedure previste, le registrazioni tachigrafiche possono costituire prova utilizzabile in un accertamento per eccesso di velocità.

Per le imprese di autotrasporto è un chiarimento rilevante: i dati del tachigrafo non servono più solo a verificare i tempi di guida e di riposo, ma entrano ormai anche negli accertamenti sulla condotta di guida. La corretta gestione di questi dati diventa così un elemento sempre più centrale, non solo per le norme sociali, ma anche per la sicurezza stradale e per le responsabilità amministrative delle aziende.

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