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Tachigrafo, da domani obbligatorio anche sui furgoni: nuove regole e sanzioni 

È una delle ultime tappe del Pacchetto mobilità e interessa i veicoli con massa da 2,5 a 3,5 tonnellate impegnati in trasporti internazionali o nel cabotaggio. Oltre ad aumentare la sicurezza, la misura mira ad impedire che una parte del trasporto transfrontaliero venga svolta con veicoli commerciali leggeri sottratti ai controlli sui tempi di guida e di riposo, creando condizioni di concorrenza non omogenee rispetto agli autocarri superiori a 3,5 tonnellate. Con l’installazione del dispositivo scattano anche obblighi per gli autisti e una diversa organizzazione del lavoro. Sanzioni oltre i 7.000 euro per chi non è in regola

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Da domani, 1° luglio 2026, entra in vigore una delle ultime tappe del Pacchetto mobilità europeo: l’obbligo del tachigrafo intelligente di seconda generazione viene esteso anche ai veicoli commerciali leggeri con massa complessiva superiore a 2,5 tonnellate e fino a 3,5 tonnellate impiegati nel trasporto internazionale di merci o nelle operazioni di cabotaggio. Si tratta di una misura che riguarda esclusivamente i mezzi utilizzati in attività transfrontaliere. La nuova disciplina è stata chiarita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con la circolare n. 9674 del 16 aprile 2026

Gli obblighi per le aziende

Con l’estensione del campo di applicazione del Regolamento (CE) n. 561/2006, questi veicoli saranno soggetti agli stessi obblighi già previsti per i mezzi pesanti: registrazione automatica dei tempi di guida, pause e riposi, utilizzo della carta del conducente, conservazione dei dati del tachigrafo e rispetto delle regole sull’organizzazione del lavoro da parte delle imprese. Il nuovo tachigrafo intelligente di seconda generazione registra inoltre automaticamente l’attraversamento delle frontiere, alcune operazioni di carico e scarico e mette a disposizione delle autorità strumenti di controllo remoto più efficaci contro le manomissioni. 

Tra gli obiettivi della norma, il miglioramento della sicurezza stradale, ma anche il monitoraggio del trasporto delle merci, impedendo che una parte del trasporto internazionale venga svolta con veicoli commerciali leggeri sottratti ai controlli sui tempi di guida e di riposo, creando condizioni di concorrenza non omogenee rispetto agli autocarri superiori a 3,5 tonnellate.

La circolare del MIT precisa che l’obbligo riguarda i trasporti internazionali in conto terzi e, in alcuni casi, anche il conto proprio quando la guida costituisce l’attività principale del conducente. Restano invece esclusi i veicoli utilizzati esclusivamente per trasporti nazionali e tutte le altre fattispecie di esenzione previste dalla normativa europea. 

Le sanzioni

L’adeguamento non è soltanto un obbligo tecnico. Chi circola senza il tachigrafo quando questo è obbligatorio oppure utilizza un dispositivo non conforme rischia conseguenze economiche e amministrative molto pesanti. Le violazioni relative all’installazione, al funzionamento o all’eventuale manomissione del tachigrafo sono disciplinate principalmente dall’articolo 179 del Codice della strada. In caso di apparecchio mancante, alterato o non funzionante, le sanzioni possono arrivare a diverse migliaia di euro (da 866 a 3.464 euro, con la possibilità di sospensione della patente e ulteriori provvedimenti accessori, fino a quasi 7.000 euro in caso di manomissione). 

Ma l’introduzione del tachigrafo comporta anche l’applicazione integrale delle norme sui tempi di guida e di riposo previste dall’articolo 174 del Codice della strada. In questo caso il sistema sanzionatorio è progressivo e diventa via via più severo all’aumentare dello sforamento dei limiti. Per il superamento dei tempi di guida giornalieri le multe partono da 41 euro e possono arrivare fino a 1.735 euro nei casi più gravi. Analogamente, la riduzione dei riposi giornalieri e settimanali può comportare sanzioni comprese tra alcune centinaia e oltre 1.700 euro, mentre il mancato rispetto delle pause obbligatorie è punito con multe fino a 672 euro. Anche la mancata esibizione o conservazione dei dati registrati dal tachigrafo può essere sanzionata con importi fino a oltre mille euro.

Alle sanzioni economiche possono aggiungersi la decurtazione dei punti, la sospensione della patente e, nei casi più gravi o di reiterazione delle violazioni, il fermo del veicolo e ulteriori provvedimenti nei confronti dell’impresa. Inoltre, dopo il recepimento della normativa europea, le infrazioni vengono classificate in base alla loro gravità e incidono anche sul profilo di rischio dell’azienda durante i controlli su strada e presso la sede dell’impresa. 

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