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Rimborso accise: la domanda entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre

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L’Agenzia delle Dogane ufficializza, con una nota del 24 febbraio, quanto già avevamo anticipato nelle scorse settimane rispetto a rimborso trimestrale delle accise sul gasolio, andando a illustrare quelli che sono i contenuti del decreto legge sulle liberalizzazioni (Decreto Legge 24 gennaio 2012, n. 1), che sta terminando il suo passaggio parlamentare per la conversione in legge.
Diciamo subito che l’unica differenza rispetto a quanto detto finora riguarda il termine ultimo entro il quale presentare domanda, che non è entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre precedente, ma l’ultimo giorno del mese successivo. Di conseguenza, rispetto al primo trimestre dell’anno, l’ultimo giorno utile – e sottolineiamo: a pena di decadenza – è il 30 aprile. Vediamo gli altri aspetti.
a) è possibile chiedere rimborso dell’accise sul gasolio usato come carburante in modo frazionato, vale a dire in relazione ai consumi effettuati in ciascun trimestre dell’anno solare;
b) è anche possibile battere la strada della compensazione del credito e a quel punto il limite temporale si sposta al 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui il credito è sorto. Entro sei mesi da tale termine deve essere richiesto il rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non compensate. Il credito sorto rispetto ai consumi effettuati nel primo trimestre dell’anno in corso, potrà essere utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2013, mentre il rimborso in denaro dell’eventuale eccedenza non compensata dovrà essere richiesta entro il 30 giugno 2014;
c) viene ribadito che rispetto ai crediti riconosciuti in relazione ai consumi di gasolio dell’anno 2012 non si applica più il limite annuale di 250.000 euro, quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta derivante dal riconoscimento di agevolazioni concesse alle imprese;
d) il meccanismo di sterilizzazione delle accise è strutturale, nel senso che se anche domani ci dovessero essere ulteriori aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio, questi stessi saranno recuperati automaticamente – senza cioè un atto normativo che ne riconosca il diritto – con i meccanismi di rimborso appena descritti. In pratica l’accisa, così come previsto anche da normative comunitarie, rimane quella fissata al 1° gennaio 2003: 403,21391 euro per mille litri.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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