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Seconda sentenza del TAR: «le tabelle ministeriali sui costi minimi non sono da annullare»

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Dietro front: il TAR del Lazio lo scorso 20 febbraio non ha depositato una sola sentenza, ma due. E se nella prima dice che le delibere dell’Osservatorio si possono tranquillamente buttare nel cestino (così come aveva prescritto di fare la Corte di Giustizia europea), nella seconda aggiunge che al contrario le tabelle ministeriali con cui sono stati fissati negli anni i costi minimi di sicurezza non hanno subito la stessa sorte. E di conseguenza, laddove capitasse di applicarle (non domani sulla strada, visto che la legge di Stabilità ha cambiato la normativa, ma sicuramente nelle aule di un tribunale) bisognerà tenerne conto.

Perché due sentenze?
Per il semplice motivo che si tratta di due atti distinti, chiamati a decidere due ricorsi simili, ma non identici, in quanto motivati da richieste diverse. Il primo ricorso, di cui vi abbiamo già parlato, è quello presentato dall’Autorità Garante della Concorrenza con cui si chiedeva esclusivamente l’annullamento delle prime delibere dell’Osservatorio. A questo primo ricorso ha fatto seguito un secondo, presentato da Confindustria e da altre associazioni di produttori attivi in settori diversi (dal petrolio alla carta) con cui si chiedeva, in più, anche l’annullamento – tramite motivi aggiunti – di tutte le delibere di fissazione dei costi minimi pubblicate periodicamente sul sito internet del ministero delle Infrastrutture.

Le due sentenze quindi sono praticamente identiche per buona parte – e in particolare per quella in cui citano testualmente il giudizio della Corte di Giustizia europea – ma la seconda presenta un qualcosa di più, giustificato proprio dalla maggiore ampiezza e delle richieste presentate dai ricorrenti.

In cosa differisce il contenuto?
Nella seconda sentenza il TAR, dopo aver spiegato che le delibere dell’Osservatorio violano il principio di concorrenza tutelato dall’ordinamento comunitario e quindi di fatto sono da annullare, subito dopo aggiunge che tale annullamento interessa esclusivamente tali atti, «dovendosi, in particolare, escludere l’effetto caducante (invocato dai ricorrenti nelle memorie conclusionali) sui provvedimenti adottati dal Ministero dopo l’attribuzione a quest’ultimo, a seguito del d.l. n. 95/2012, delle competenze precedentemente spettanti all’Osservatorio». Detto altrimenti, le delibere dell’Osservatorio sono cancellate per contrarietà alla normativa comunitaria (alla quale la nostra normativa si adegua), ma le elaborazioni dei costi minimi effettuate dal ministero nel momento in cui, dopo la soppressione dell’Osservatorio, gli è stata attribuita tale competenza, rimangono vive e vegete.

Perché non vengono annullati i costi minimi fissati dal ministero?
Il TAR Lazio lo spiega chiaramente, seppure utilizzando un linguaggio tecnico. In questo caso non scatta l’annullamento (è quello che il TAR chiama «effetto caducante») in quanto le delibere dell’Osservatorio e le elaborazioni del ministero sono diverse. Per il TAR le seconde avrebbero potuto seguire la sorte delle prime e quindi essere annullate soltanto se tra i due atti ci fosse stato un «rapporto di presupposizione». Al contrario, gli atti in questione sono differenti perché – come dice sempre il TAR – «gli atti successivi sono riconducibili ad organo diverso da quello – Osservatorio – che ha emanato i provvedimenti espressamente impugnati nel presente giudizio». E siccome gli atti sono emanati da soggetti diversi, non possono essere accomunate dalla stessa sorte soltanto perché entrambi trattano di costi minimi. Insomma, l’annullamento delle delibere dell’Osservatorio non travolge le tabelle ministeriali.

Vi sembra una questione di lana caprina?
Sbagliato. Per cogliere il senso e l’importanza di quest’ultima affermazione vi dovete mettere nei panni di un giudice chiamato a prendere una decisione rispetto a una causa in cui un trasportatore chiede al suo committente di essere pagato secondo quanto stabilito dai costi minimi. Ora è chiaro che se il trasporto in questione risale all’epoca in cui a elaborare i costi minimi era l’Osservatorio, non c’è scampo: se tali delibere sono annullate non c’è più obbligo di applicarle e quindi il trasportatore non può pretendere nulla. Se il trasporto fosse stato eseguito dopo la messa in pensione dell’Osservatorio, invece, ci sarebbero potuti essere dubbi e magari qualche giudice si sarebbe potuto sbilanciare in un senso e qualche altro in senso opposto. Ma se si applica alla lettera il principio espresso dal TAR Lazio, secondo cui l’annullamento delle delibere dell’Osservatorio non travolge anche le tabelle ministeriali, non ci possono essere dubbi: al trasportatore che chiede di essere pagato secondo quanto fissato da quelle tabelle emanate sulla base di una legge in vigore non si può che dare ragione. 

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Per leggere la sentenza del TAR Lazio clicca qui

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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