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Tempi di guida: ecco cosa non è più sanzionabile

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Parliamo di infrazioni rispetto all’orario di lavoro. E in particolare di quelle disposizioni del Reg. (CE) 561/2006 in cui si precisa che un riposo giornaliero con durata inferiore a quello prescritto si considera come non effettuato, di modo che i periodi di guida precedenti e successivi si sommano, con la conseguenza che il limite delle ore di guida giornaliere è superato e il conducente verrà sanzionato sia per il mancato rispetto del periodo di riposo giornaliero sia per il superamento delle ore di guida giornaliere.

Dallo scorso giugno le cose sono cambiate, in quanto la Commissione, ha stabilito che la sanzione del superamento delle ore di guida giornaliere si applicano solo nel caso di un periodo di riposo ininterrotto minore di 7 ore. A quel punto, per uniformare l’attività di controllo, si sono aggiornati anche  i Ministeri dell’Interno e dei Trasporti e, adesso, dallo scorso 5 ottobre, arriva quello del Lavoro.

In sintesi, non saranno più sanzionabili tali ipotesi prima:

le interruzioni di una pausa o di un riposo giornaliero o settimanale, qualora circostanze straordinarie o ragioni di emergenze ovvero su specifico ordine da partedi un organo di polizia o altra autorità, inducano il conducente a spostare il veicolo.

In questi casi l’autista dovrà annotare a mano, sul foglio di registrazione del dispositivo analogico, o del tabulato del dispositivo digitale, il motivo dell’interruzione della pausa o del riposo prima dell’inizio del viaggio facendo vistare tale annotazione dall’organo di polizia o dall’autorità che ha disposto lo spostamento del veicolo. Qualora ciò non fosse possibile, il conducente sarà tenuto a integrare l’annotazione con i dati necessari a consentire ogni eventuale riscontro sulla veridicità dei fatti indicati;

il superamento delle ore di guida, se il periodo di riposo ininterrotto è di almeno 7 ore, ferma restando l’infrazione per l’omesso riposo. Inoltre, sempre in base a quanto previsto dalle disposizioni comunitarie, in caso di soste frequenti o ripetute operazioni di carico e di scarico per i veicoli dotati di tachigrafo digitale,

dovrà essere concessa una tolleranza massima di 15 minuti su un periodo di guida di 4 ore e 30 minuti, sottraendo un minuto per ciascun periodo di guida continuato.

Redazione
Redazione
La redazione di Uomini e Trasporti

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