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Tutti i dubbi sui costi minimi dopo l’ordinanza del TAR: le risposte di Clara Ricozzi

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C’è bisogno di certezze. E leprocedure processuali – ostiche ai più – non lavorano certo in questadirezione. Non a caso, dopo aver pubblicato le notizie delle due ordinanze concui il Tribunale di Lucca e il TAR Lazio rinviavano rispettivamente alla CorteCostituzionale e alla Corte di Giustizia europea la valutazione dellacompatibilità della normativa sui costi minimi in ambito nazionale e in quellocomunitario, ci sono giunte molte domande di lettori che esprimevano un comprensibilebisogno di chiarezza. Proprio per questo abbiamo raccolto le domande ricorrentie le abbiamo rivolte a Clara Ricozzi, per lunghi anni al vertice dellaDirezione Generale del Trasporto Stradale presso il ministero dei Trasporti e,in seguito, segretario generale della Consulta per la Logistica. Eccole sue risposte.

Iniziamo con la questione piùimportante: le due ordinanze di rinvio (del Tribunale di Lucca e del TAR Lazio)quali conseguenze comportano alla normativa sui costi minimi e agli attiamministrativi che li quantificano? 
L’Ordinanza del Tribunale di Lucca – che ha sollevato la questione dilegittimità costituzionale della disciplina sui costi minimi introdottadall’art. 83 bis della legge 133/2008 – e le recenti decisioni del TAR Lazio,sostanzialmente di pari contenuto, sui ricorsi presentati dall’AutoritàAntitrust e dalla committenza industriale e logistica, contro i provvedimentiattuativi della stessa disciplina, hanno dato luogo a reazioni di segnodiverso, ma sostanzialmente concordanti sul fatto che le disposizionilegislative e i relativi provvedimenti amministrativi di determinazione deicosti minimi restano pienamente in vigore, in attesa delle pronunce, in camponazionale, da parte della Corte Costituzionale e, in sede europea, da parte dellaCorte di Giustizia. 
Su cosa si basa tale certezza? 
È innegabile che il TAR avrebbe potuto disporre la sospensione di queiprovvedimenti (prima adottati ad opera dell’Osservatorio sulle attività diautotrasporto istituito nell’ambito della Consulta Generale per l’autotrasportoe per la logistica, e oggi rimessi alla competenza degli uffici del Ministerodelle infrastrutture e dei trasporti), accogliendo così la richiesta avanzatain via pregiudiziale dai ricorrenti. Eppure a suo tempo non l’ha fatto.  
Ad ulteriore riprova di questa impostazione, vale la pena di ricordarecome anche le tariffe obbligatorie (anche note come «tariffe a forcella»)restarono tranquillamente in vigore in attesa della sentenza della Corte diGiustiziaemessa il 1° ottobre 1998, né venne sospeso in modo automaticoalcun contenzioso inerente il loro rispetto. Come sappiamo, la Corte digiustizia si pronunciò poi per la compatibilità di quelle tariffe rispetto ai principicomunitari. 
Eppure Confetra ha chiesto alMinistero di disapplicare l’art. 83 bis, come a suo tempo invocatodall’Antitrust… 
In realtà, proprio considerando l’inequivocabile precedente della Cortedi Giustizia europea, sembra singolare questa richiesta avanzata al Ministero.Oltretutto, la risposta fornita all’Antitrust dalla Consulta per motivare ildiniego di accoglimento della richiesta, è stata alla base della memoriadifensiva, sottoscritta sia dalla Consulta, sia dalla Direzione Generale delTrasporto Stradale. Spetta dunque a quest’ultima, in quanto «erede» dei compitidella Consulta, fornire eventuali chiarimenti, oppure limitarsi a confermarel’applicazione della norma, provvedendo agli adempimenti previsti dalla stessa,come la pubblicazione mensile dei costi
Veniamo all’altra questioneimportante: che ne sarà dei giudizi pendenti in attesa delle decisione diConsulta e Corte europea?
Qui la valutazione diventa più complessa. La giurisprudenza costantedella Corte di Cassazione, con una sola eccezione, non sancisce l’obbligo disospendere i giudizi civili promossi dai vettori per vedersi riconoscereeventuali differenze sul prezzo del trasporto, in ottemperanza alla disciplinaintrodotta dall’art. 83 bis. Peraltro, si potrebbero avere effetti «indiretti»,dal momento che resta comunque intatta la facoltà dei giudici di sospendere iprocessi, in analogia a quanto deciso dal Tribunale di Lucca: in sostanza, nonè improbabile –e presto lo sapremo – che ci si possa trovare davanti a comportamentidiversi da parte dei singoli Tribunali aditi. Può essere cioè che qualcunosospenda e altri no. Il che non farebbe che alimentare la confusione, in unmomento sicuramente non facile nei rapporti fra vettori e committenti, resoancora più complicato dalla perdurante crisi economica, che certo non risparmianessuno dei due contendenti. 
Come se ne esce?
Com’era stato già ipotizzato nell’ambito della Consulta perl’autotrasporto, sarebbe più che mai opportuno rielaborarel’attuale disciplina sui costi minimi, eliminandone le incongruenze e glielementi di contraddittorietà risultanti dai numerosi rimaneggiamenti,possibilmente prima che si pronuncino la Corte Costituzionalee la Corte di Giustizia. Ma questo comporta la sollecita riattivazione del«tavolo a tre» e un Governo nella pienezza dei suoi poteri.
Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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