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Quando la corresponsabilità corre lungo la filiera

Ci sono le infrazioni che colpiscono il trasgressore e quelle che, commesse da un dipendente, chiamano in causa l’impresa per cui questi lavora. Infine, ci sono infrazioni commesse da un attore della filiera che comportano sanzioni per altri attori. Rispetto ai tempi di guida e all’uso del tachigrafo, qual è il criterio con cui sono ripartite le diverse responsabilità?
Marino R_Roma

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L’autotrasporto è regolato da una moltitudine di leggi e norme che oltre a essere di difficile interpretazione e di complicata attuazione sono spesso contrastanti tra loro. Infatti, oltre alle norme di carattere generale (trasporto nazionale e internazionale, codice della strada, sicurezza sui luoghi di lavoro, ecc.) si aggiungono una miriade di disposizioni specifiche legate alla categoria merceologica delle merci (trasporto di merci pericolose, rifiuti, prodotti alimentari, mangimi, animali vivi, ecc.), alla modalità di trasporto (strada, ferrovia, mare), alle destinazioni (nazionale e internazionali) fino al tipo di veicoli e attrezzature utilizzate senza tralasciare quelle relative al rapporto di lavoro o di natura fiscale.

Ogni infrazione alle norme generali o specifiche, almeno per l’impianto sanzionatorio nazionale, comporta spesso oltre alla sanzione principale (pecuniaria ed eventualmente la decurtazione dei punti dalla patente – CQC a seconda dei casi e in base all’attività svolta) una serie di sanzioni accessorie sia per il trasgressore (ritiro della patente) sia per l’impresa (dalla sanzione pecuniaria, al ritiro della carta di circolazione fino alla sospensione dall’Albo autotrasportatori per recidività), a cui si aggiungono ulteriori sanzioni in nome della corresponsabilità per gli altri soggetti facenti parte della filiera dell’autotrasporto (proprietario della merce, committenti, caricatori).

Pertanto, ci sono disposizioni legislative che comportano una sanzione solo per il trasgressore e altre che coinvolgono anche il proprietario del veicolo o altri soggetti attivi lungo la filiera logistica.

Relativamente ai periodi di guida e l’uso del tachigrafo digitale, il codice della strada ha due approcci legati alla gravità:

  1. le violazioni sui periodi di guida e riposo, basate sul regolamento 561/2006, sono regolate dall’art 174 del CdS che prevede, oltre alla sanzione principale per l’autista (sanzione amministrativa con o senza decurtazione punti a seconda dell’entità del superamento), anche una sanzione accessoria per l’impresa, prevista dal comma 14 (da 334 a 1.334 euro), per ogni infrazione accertata nei confronti dell’autista stesso. Ciò significa, a titolo di esempio, se all’autista su strada nel controllo dei 28 giorni di calendario vengono contestate tre violazioni per il superamento dei tempi di guida entro il 10%, l’impresa riceverà una sanzione pari a 3 x 334 euro. A tutto ciò si aggiunge la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per le ulteriori verifiche del caso;
  2. le violazioni che riguardano l’uso del tachigrafo (regolamento 165/2014), regolate dall’art. 179 del CdS, sono considerate molto più gravi. Basti pensare che i commi 2 e 9 del medesimo articolo prevedono una sanzione da 868 a 3.471 euro, la decurtazione di 10 punti dalla CQC, nonché il ritiro della patente di guida ai fini della sospensione da 15 a 90 giorni. In particolare, questi commi si applicano nelle ipotesi di mancato inserimento della carta del conducente o di uso di carta di altro soggetto oppure scaduta e per utilizzo prolungato del tachigrafo non funzionante o per un uso non corretto della funzione «out». Anche in questo caso l’impresa è sanzionata, ai sensi art 179 comma 3 (da 833 a 3.355 euro) per aver consentito la circolazione del veicolo non in linea con quanto previsto.

Se all’autista su strada nel controllo dei 28 giorni di calendario vengono contestate tre violazioni per il superamento dei tempi di guida entro il 10%, l’impresa riceverà una sanzione pari a 3 x 334 euro. A tutto ciò si aggiunge la segnalazione all’Ispettorato del lavoro per le ulteriori verifiche del caso

Nel medesimo senso, seppure considerate ancora più gravi, sono le infrazioni riguardanti l’alterazione del tachigrafo, la manomissione dei sigilli o, peggio ancora, qualsiasi operazione tendente ad alterare il funzionamento del limitatore di velocità. Per questi ultimi casi è sempre più frequente anche la denuncia all’Autorità Giudiziaria, in quanto si ritiene che tale comportamento rientri nell’ipotesi disciplinata dall’art. 437 del codice penale, relativo proprio alla «rimozione dolosa di strumenti finalizzati alla sicurezza sul lavoro».


Per quanto riguarda la corresponsabilità per i vari soggetti della filiera, il Dlgs 286/2005 e ss prevede, in caso di violazione dell’art 174 (periodi di guida e di riposo) anche la medesima sanzione applicata al conducente per il proprietario della merce, il committente del trasporto, il caricatore e il vettore indipendentemente dalla stipula o meno di un contratto di trasporto.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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