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Accettazione della merce: quando il destinatario diventa obbligato a pagare il trasporto

La Corte di Cassazione ha affrontato il tema della responsabilità del destinatario nel contratto di trasporto a favore di terzi. Secondo la Suprema Corte l’accettazione della merce, comprovata dai documenti di trasporto non contestati, può costituire dichiarazione di voler profittare del contratto e quindi il destinatario può essere obbligato a pagare direttamente il corrispettivo del trasporto

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Ci occupiamo oggi del tema della responsabilità del destinatario del contratto di trasporto, tema importante soprattutto per quanto riguarda il pagamento della merce da parte di chi la riceve.

Facciamo per questo riferimento a una recentissima ordinanza della Corte di Cassazione – n. 2190 del 2 febbraio 2026 – che ha fissato alcuni importanti paletti sulla questione.

IL FATTO

La controversia nasce da un’opposizione a decreto ingiuntivo promossa da una società che opera nel settore degli imballaggi contro una società di servizi ambientali che aveva richiesto il pagamento per prestazioni di trasporto. In primo grado il Tribunale aveva accolto l’opposizione, ritenendo non dimostrata l’esistenza di un contratto di trasporto diretto tra le due società. Secondo il giudice, infatti, la società di imballaggi aveva intrattenuto rapporti esclusivamente con un soggetto terzo, al quale aveva già corrisposto il pagamento per il servizio di trasporto. In questa prospettiva, mancava il presupposto per pretendere il pagamento da parte della società che aveva materialmente effettuato il trasporto.

La decisione era stata però ribaltata in secondo grado. La Corte d’Appello aveva infatti ritenuto che l’accettazione della merce da parte del destinatario, attestata dai documenti di trasporto non contestati, fosse sufficiente a dimostrare la volontà di avvalersi del contratto di trasporto, con conseguente responsabilità per il pagamento del corrispettivo.

LA DECISIONE

La società di imballaggi ha in seguito impugnato la sentenza di secondo grado davanti alla Corte di Cassazione, specificando due motivi di ricorso. Con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 1189 del Codice civile, relativo al pagamento al creditore apparente, sostenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente dedotto l’esistenza di un rapporto obbligatorio sulla base della sola accettazione della merce e della mancata contestazione dei documenti di trasporto. Con la seconda motivazione la ricorrente ha lamentato l’omesso esame di fatti decisivi, tra cui il presunto riempimento abusivo delle schede di trasporto e comportamenti ritenuti fuorvianti da parte della società di servizi ambientali.

La Suprema Corte ha tuttavia dichiarato entrambi i motivi inammissibili. Quanto al primo, i giudici hanno osservato che la ricorrente non aveva realmente contestato il ragionamento giuridico della sentenza impugnata e aveva inoltre invocato la disciplina del pagamento al creditore apparente solo in sede di legittimità, introducendo quindi una questione nuova rispetto al giudizio di merito.

Ma anche il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile, poiché le circostanze indicate non costituivano veri e propri «fatti decisivi» – il cui omesso esame può essere denunciato in Cassazione – ma piuttosto argomentazioni difensive prive di autonoma rilevanza nel percorso logico della decisione impugnata.

LE CONSEGUENZE

Alla luce di queste considerazioni, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d’Appello e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

In sintesi questa pronuncia ribadisce un principio consolidato nella giurisprudenza in materia di contratto di trasporto a favore di terzi: l’accettazione della merce o la richiesta di consegna da parte del destinatario possono costituire una dichiarazione implicita di voler beneficiare del contratto. Tale comportamento è sufficiente a far sorgere in capo al destinatario l’obbligo di corrispondere il prezzo del trasporto, anche quando il rapporto originario sia stato instaurato da un soggetto diverso.

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