Il tema della validità degli autovelox continua a essere oggetto di contenzioso, soprattutto in relazione ai requisiti tecnici necessari affinché le rilevazioni possano essere utilizzate come prova delle infrazioni. Ma questa volta il tema non è più quello dell’equivalenza tra approvazione e omologazione, bensì tra omologazione e taratura del dispositivo, questione tornata alla ribalta dopo l’emanazione dell’ordinanza n. 7374/2026 da parte della Cassazione.
Secondo alcune opinioni, infatti, questa sentenza – divergente, almeno in apparenza, rispetto alla linea prevalente della Corte – sancirebbe che la multa per eccesso di velocità resta valida se il dispositivo è stato regolarmente tarato e sottoposto a controlli, anche in assenza di omologazione. Ma è veramente così? Vediamo la tematica con più attenzione.
IL FATTO
Al centro della questione, come detto, vi è la distinzione tra omologazione e taratura. La prima consiste nella certificazione tecnica preventiva dello strumento, che ne attesta la conformità ai requisiti di legge, mentre la seconda riguarda le verifiche periodiche necessarie per garantirne nel tempo il corretto funzionamento.
La vicenda nasce dal ricorso di un’automobilista di Pescara, sanzionata due volte nell’aprile 2021 per eccesso di velocità, a distanza di pochi giorni. In primo grado, il Giudice di Pace le aveva dato ragione, ritenendo illegittime le multe per via della mancata omologazione dell’autovelox. Successivamente, però, il Tribunale della città abruzzese aveva ribaltato la decisione, accogliendo il ricorso del Comune e riconoscendo la validità delle sanzioni anche con un dispositivo solo «approvato». Infine, arrivato in Cassazione, il caso aveva avuto esito sfavorevole per l’automobilista.
LA DECISIONE
In generale, negli ultimi anni, molti conducenti hanno contestato le sanzioni sostenendo che diversi dispositivi, pur sottoposti a regolare taratura, non fossero stati formalmente omologati. Da qui il proliferare di ricorsi e una crescente attenzione della giurisprudenza sul punto. Con l’ordinanza n. 7374/2026, la Corte di Cassazione è quindi tornata a pronunciarsi sul tema. E nonostante la Corte abbia deciso contro il ricorrente, il verdetto ha ribadito che taratura e omologazione sono requisiti distinti e non intercambiabili. La verifica periodica dello strumento, pur essendo obbligatoria, non può sostituire la procedura di omologazione prevista dalla normativa. In altre parole, un autovelox correttamente tarato ma privo di omologazione non offre le stesse garanzie richieste dalla legge per fondare la responsabilità dell’automobilista. La taratura certifica che lo strumento funziona correttamente nel tempo, ma non attesta che sia stato inizialmente validato secondo gli standard normativi richiesti.
Quindi l’ordinanza si inserisce nell’orientamento ormai consolidato della Cassazione, che considera l’omologazione come presupposto essenziale per la validità della prova. Le interpretazioni che negli ultimi mesi hanno suggerito una possibile equivalenza tra taratura e omologazione vengono quindi ridimensionate: la Corte non ha cambiato indirizzo, ma ha ribadito una distinzione netta tra i due concetti.
Ma perché l’automobilista ha perso? Nel caso specifico, gli Ermellini hanno rigettato il ricorso dell’automobilista perché l’amministrazione aveva già dimostrato la regolarità dell’apparecchio. In altre parole, la questione dell’omologazione non era oggetto di contestazione oppure risultava già provata.
L’errore nasce da una lettura parziale della decisione. Alcuni commenti hanno isolato il passaggio relativo alla taratura, trasformandolo in una regola generale. In realtà, nel processo civile e amministrativo, la Corte decide solo sulle questioni sollevate dalle parti, quindi se un requisito non è contestato, non viene esaminato. Per cui non si può dedurre da questa ordinanza che l’omologazione non sia più necessaria.
LE CONSEGUENZE
Il quadro che emerge dopo l’ordinanza è, in sostanza, più chiaro sul piano teorico, ma – diciamolo – ancora problematico su quello applicativo. Da un lato, infatti, la Cassazione conferma che l’omologazione resta un requisito imprescindibile per la legittimità delle sanzioni; dall’altro, la necessità della taratura periodica continua a rappresentare una condizione altrettanto importante per garantire l’affidabilità delle misurazioni.
Ne deriva comunque che, ai fini della validità delle multe, non è sufficiente che l’autovelox sia tarato: deve essere anche omologato. In assenza di un intervento normativo che definisca in modo ancora più preciso le procedure e i requisiti tecnici, il rischio è che il contenzioso resti elevato, alimentato da interpretazioni non sempre uniformi e da situazioni concrete difficili da verificare per chi ricorre.
Il principio, tuttavia, appare ormai tracciato: la taratura garantisce la precisione nel tempo, ma è l’omologazione a legittimare lo strumento come mezzo di prova. Un autovelox tarato ma non omologato può comunque presentare profili di illegittimità, perché non è stato sottoposto al necessario controllo tecnico iniziale previsto dalla normativa. Per essere valida, una multa deve basarsi insomma su un dispositivo approvato, omologato e tarato.
Nessuna inversione a U, dunque, nella sentenza della Corte, ma una sorta di acrobazia giuridica per provare probabilmente a mettere un freno alla valanga di ricorsi contro le multe da autovelox. Se poi questo basterà a frenare il fenomeno lo vedremo, così come vedremo se giudici di pace e tribunali si schiereranno da questa parte (ma ne dubitiamo).
Ricordiamo, in conclusione, che per verificare se l’autovelox è regolare il conducente ha diritto di controllare la conformità dell’apparecchio utilizzato per l’accertamento. Per farlo deve presentare un’istanza di accesso agli atti all’organo accertatore, con la quale è possibile chiedere il provvedimento di approvazione ministeriale, la documentazione relativa all’omologazione e i certificati di taratura periodica. L’amministrazione deve rispondere entro 30 giorni, consentendo la visione e l’estrazione di copia dei documenti. Se uno dei requisiti non è rispettato o non viene documentato, la multa può allora essere contestata.


