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Semaforo intelligente sotto esame: anche per il T-Red il giudice distingue tra approvazione e omologazione

Una sentenza del Tribunale di Latina annulla una multa per passaggio con il rosso semaforico rilevata tramite il dispositivo T-Red, ritenendo insufficiente il solo verbale degli agenti in assenza di documentazione completa su omologazione, approvazione e corretto funzionamento dell’impianto

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Si riaccende il dibattito sulla validità delle sanzioni elevate tramite dispositivi automatici di rilevazione. In questo caso però non si tratta di autovelox, ma delle apparecchiature preposte all’accertamento delle infrazioni semaforiche.

Con una decisione depositata il 6 marzo 2026, il Tribunale di Latina ha infatti accolto l’appello presentato da una società cooperativa contro una sanzione rilevata tramite impianto T-Red, annullando l’ordinanza-ingiunzione emessa dalla Prefettura di Latina. Ma esaminiamo la questione più nello specifico.

IL FATTO

La vicenda nasce da una precedente sentenza del Giudice di Pace di Fondi, che aveva rigettato il ricorso della società, ritenendo legittimo l’accertamento effettuato con il sistema automatico. Secondo il giudice di primo grado, l’apparecchiatura risultava regolarmente autorizzata, omologata con provvedimento ministeriale del 2016, sottoposta a controlli di conformità e corretta installazione, oltre a essere munita di autorizzazione del 2019.

La società sanzionata, attraverso l’avvocato difensore Roberto Iacovacci, ha però contestato questa ricostruzione, sostenendo che tali elementi non fossero realmente provati attraverso adeguata documentazione tecnica e amministrativa, ma solo richiamati nel verbale redatto dagli agenti accertatori.

LA DECISIONE

La cooperativa ha dunque ricorso in appello. E qui il Tribunale ha invertito la decisione, accogliendo le ragioni dell’appellante e ritenendo insufficiente il quadro probatorio presentato dall’amministrazione. Il punto centrale della decisione è che, nel fascicolo processuale, non risultava la documentazione completa idonea a dimostrare in modo certo approvazione, omologazione e corretto funzionamento dell’impianto T-Red. Nemmeno le fotografie prodotte sono state considerate sufficienti, poiché giudicate poco chiare e comunque incapaci di dimostrare la piena regolarità tecnica del dispositivo.

Secondo il giudice, la sola attestazione contenuta nel verbale degli agenti non può sostituire la prova documentale, soprattutto quando si tratta di un sistema automatico. La fede privilegiata del verbale, infatti, riguarda i fatti direttamente percepiti dai verbalizzanti, ma non può estendersi automaticamente agli aspetti tecnici e amministrativi del dispositivo di rilevazione.

Soprattutto è rilevante il passaggio in cui il Tribunale distingue chiaramente tra approvazione e omologazione, ovvero – come ormai i nostri lettori avranno imparato – tra l’autorizzazione all’utilizzo dello strumento ai fini del Codice della strada e il procedimento autonomo e ulteriore, con finalità e competenze differenti.

LA DECISIONE

Applicando il principio previsto dall’art. 6, comma 11, del decreto legislativo 150/2011, secondo cui l’opposizione va accolta in assenza di prove sufficienti della responsabilità dell’opponente, il Tribunale ha quindi annullato integralmente l’ordinanza-ingiunzione.

È chiaro che questo verdetto va oltre il singolo caso, perché si inserisce nel più ampio filone giurisprudenziale che chiede maggiore rigore nella gestione delle sanzioni automatizzate. In sostanza, il verbale della polizia, da solo, non basta a dimostrare la piena legittimità di un accertamento effettuato tramite dispositivi automatici se mancano i documenti che attestano omologazione, approvazione e corretto funzionamento.

Per conducenti e imprese si apre quindi un possibile spazio di contestazione nei casi in cui l’amministrazione non sia in grado di produrre documentazione completa. Per gli enti accertatori, invece, la sentenza rappresenta un richiamo alla necessità di una gestione documentale rigorosa.

Sul piano processuale, il Tribunale ha inoltre chiarito che, nelle opposizioni contro ordinanze-ingiunzione relative a sanzioni del Codice della strada, la controparte corretta è l’amministrazione che ha emesso il provvedimento, non necessariamente l’ente locale che ha effettuato l’accertamento.

La Prefettura di Latina, rimasta contumace nel giudizio, è stata infine condannata al pagamento delle spese legali: 346 euro oltre accessori per il primo grado e 662 euro oltre accessori per l’appello.

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