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Autista suicida per «troppo» lavoro: condannato il datore di lavoro per omicidio colposo

Il Tribunale di Torino riconosce il nesso tra un ambiente di lavoro segnato da vessazioni, umiliazioni e turni massacranti e il suicidio di un autista. Una sentenza destinata a fare giurisprudenza che amplia il concetto di sicurezza sul lavoro, includendo anche la tutela della salute mentale

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Per anni abbiamo pensato che la sicurezza sul lavoro si misurasse con un casco, una cintura di sicurezza, un estintore revisionato o il rispetto delle procedure. Oggi il perimetro si allarga. E lo fa con una sentenza destinata probabilmente a diventare uno spartiacque.

Il Tribunale di Torino ha condannato per omicidio colposo l’amministratore delegato di Af Logistic e il responsabile del magazzino di Rivalta Torinese per il suicidio di Renato Fesce, autista di 59 anni morto nel marzo 2023. Secondo i giudici, quel gesto estremo non può essere considerato un fatto esclusivamente personale, ma l’esito di un ambiente di lavoro caratterizzato da vessazioni, umiliazioni e turni massacranti, fino a 14-15 ore al giorno.

Le motivazioni saranno decisive per comprendere fino in fondo la portata giuridica della decisione. Ma il principio affermato appare già chiaro: anche l’organizzazione del lavoro può uccidere.

È una svolta culturale prima ancora che giudiziaria. Perché sposta l’attenzione dai rischi fisici ai rischi organizzativi, ricordando che la salute di un lavoratore comprende anche quella psicologica. Se un’impresa ha l’obbligo di prevenire una caduta dall’alto o un investimento in magazzino, dovrà dimostrare con la stessa attenzione di avere prevenuto situazioni di stress lavoro-correlato, di avere contrastato comportamenti vessatori e di avere organizzato il lavoro in modo compatibile con la salute delle persone.

Per l’autotrasporto il tema è ancora più delicato. Da anni il settore vive una contraddizione evidente. Da una parte manca personale qualificato; dall’altra, agli autisti viene spesso chiesto di lavorare sotto una pressione crescente, tra consegne sempre più ravvicinate, traffico, attese ai carichi e agli scarichi, clienti che pretendono puntualità assoluta e margini economici sempre più ridotti. Le norme sui tempi di guida e di riposo rappresentano una barriera fondamentale, ma non esauriscono il problema. Si può rispettare formalmente il cronotachigrafo e continuare comunque a costruire un ambiente di lavoro psicologicamente insostenibile.

La sentenza torinese richiama allora un principio destinato ad avere conseguenze importanti: la sicurezza non coincide con il semplice rispetto delle norme tecniche, ma comprende la qualità dell’organizzazione aziendale. Non basta evitare gli incidenti. Occorre evitare anche che il lavoro diventi una fonte permanente di umiliazione, isolamento o pressione tale da compromettere la salute mentale del dipendente.

È probabile che questa decisione venga impugnata e che il percorso giudiziario sia ancora lungo. Ma il segnale è già arrivato. D’ora in avanti sarà difficile sostenere che lo stress, il mobbing o i carichi di lavoro insostenibili appartengano esclusivamente alla sfera privata del lavoratore. Se incidono sulla salute e se l’azienda aveva il dovere di prevenirli, possono entrare a pieno titolo nel perimetro della responsabilità datoriale.

Per un settore come quello dell’autotrasporto, dove il capitale umano è sempre più scarso e prezioso, questa vicenda contiene un insegnamento che va ben oltre le aule di un tribunale. La competitività non si misura soltanto in chilometri percorsi, puntualità delle consegne o riduzione dei costi. Si misura anche nella capacità di costruire organizzazioni in cui il lavoro non consumi le persone fino a distruggerle.

Perché quando il lavoro smette di essere un mezzo per vivere e diventa la causa per cui si smette di voler vivere, non siamo più davanti a un problema individuale. Siamo davanti al fallimento di un’organizzazione. E, come ricorda questa sentenza, anche quel fallimento può avere un responsabile.

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