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Trasporto container vuoti? Non sempre è cabotaggio

Secondo la Corte di Giustizia UE il trasporto di container vuoti tra un terminal di casse mobili e il punto di carico/scarico delle merci costituisce uno spostamento accessorio, ma indispensabile, per realizzare il trasporto principale delle merci stesse e quindi non dà luogo a cabotaggio se eseguito da un vettore stabilito in altro Stato della UE

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Un tema piuttosto delicato nel trasporto intermodale combinato è quello della movimentazione di container vuoti tra un terminal container e un punto di carico/scarico merci, eseguito da un vettore europeo stabilito in un altro Paese UE. Questo trasporto è da considerarsi sempre cabotaggio oppure no? Sul tema si è recentemente pronunciata la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (sentenza 14 settembre 2023, causa C-246/22), fornendo un’interpretazione autorevole della normativa sul trasporto combinato tra Stati membri e in particolare dell’art.1 della direttiva 92/106.

IL FATTO

La vicenda era stata sottoposta alla Corte da parte di un’impresa di autotrasporto stabilita in Romania che, dopo aver eseguito in Germania una serie di trasporti di questo tipo, si era vista sanzionare dalla BAG (Ufficio federale per il trasporto di merci, l’organismo di controllo tedesco), perché avrebbe appunto svolto cabotaggio illegale, violando le prescrizioni stabilite all’art. 8 del Regolamento UE 1072 – 21 ottobre 2009.

LA DECISIONE

Al riguardo il giudice comunitario ha però richiamato la normativa sul combinato tra Stati UE (Direttiva CEE 92/106). Questa prevede che il “trasporto combinato” sia sempre un trasporto internazionale e, in particolare, che per esso si intenda quello di merci fra Stati membri. In questo tipo di trasporto, in altri termini, l’autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore (di 20 piedi e oltre) effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l’altra parte per ferrovia, per via navigabile o per mare, allorché questo percorso superi i 100 km in linea d’aria. Inoltre, in questa fattispecie il tragitto iniziale o terminale su strada deve essere effettuato fra il punto di carico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di carico più vicina (tragitto iniziale) e fra il punto di scarico della merce e l’appropriata stazione ferroviaria di scarico più vicina (tragitto terminale). Oppure – altro caso – anche in un raggio non superiore a 150 km in linea d’aria dal porto fluviale o marittimo di imbarco o di sbarco.

LE CONSEGUENZE

Da questa considerazione la Corte di Giustizia ha ritenuto che il trasporto di container vuoti tra un terminal di container e il punto di carico/scarico delle merci costituisca uno spostamento accessorio, ma indispensabile, per realizzare il trasporto principale, ossia il trasporto delle merci, di cui costituisce “parte integrante”. Una volta quindi che si rispettino le limitazioni indicate della direttiva 92/106 (vedi sopra), non dà luogo a un’operazione di cabotaggio il trasporto del container vuoto, presso il punto di carico della merce o, se successivo allo scarico, ai fini del deposito presso il terminal container, eseguito da un vettore stabilito in altro Stato della UE.
Ovviamente se l’oggetto del trasporto fosse proprio il container vuoto, questo discorso non varrebbe e rientrerebbero in vigore le limitazioni previste per il cabotaggio.

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