HomeRubricheLegalmente parlandoTrasporto ricambi provenienti da veicoli fuori uso: senza tracciabilità scatta il reato ambientale

Trasporto ricambi provenienti da veicoli fuori uso: senza tracciabilità scatta il reato ambientale

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Il mercato dei ricambi usati rappresenta una componente importante dell’economia circolare e del riutilizzo dei materiali provenienti dai veicoli fuori uso. Tuttavia, il passaggio da rifiuto a bene riutilizzabile è disciplinato da regole rigorose che impongono specifiche operazioni di recupero, adeguata documentazione e il rispetto delle autorizzazioni previste dalla normativa ambientale.

Una recente sentenza della Corte di Cassazione affronta proprio questo delicato confine, chiarendo quando il trasporto di componenti usati possa integrare il reato di gestione illecita di rifiuti e quali elementi debbano essere dimostrati dall’operatore per escludere tale responsabilità.

IL FATTO

La vicenda riguarda un imprenditore titolare di un’azienda specializzata nella vendita di ricambi usati, fermato mentre era alla guida di un autocarro. Durante il controllo, le forze dell’ordine rinvenivano all’interno del mezzo circa 70 componenti automobilistici usati, tra cui alternatori, motorini di avviamento e compressori per l’aria condizionata. I pezzi risultavano ammassati alla rinfusa, senza alcuna suddivisione per tipologia e privi di documentazione che ne attestasse la provenienza, la tracciabilità o la destinazione commerciale.

Alla luce di tali circostanze, le autorità disponevano il sequestro preventivo dell’autocarro ipotizzando il reato previsto dall’art. 256, comma 1, lettera a), del Decreto legislativo n. 152/2006, che riguarda l’attività di gestione di rifiuti in assenza della prescritta autorizzazione.

L’imprenditore si opponeva al provvedimento sostenendo che il materiale trasportato non fosse costituito da rifiuti, bensì da ricambi destinati alla vendita nell’ambito dell’attività regolarmente esercitata dalla propria impresa.

LA DECISIONE

Tuttavia sia il Tribunale del riesame sia, successivamente, la Corte di Cassazione hanno respinto le argomentazioni della difesa, confermando la piena legittimità del sequestro preventivo. Con quali argomenti? La Suprema Corte ha innanzitutto dichiarato inammissibile il ricorso, evidenziando come le censure formulate dall’imprenditore non denunciassero una violazione di legge, unico motivo che consente di ricorrere in Cassazione contro i provvedimenti di sequestro, ma mirassero semplicemente a ottenere una nuova valutazione dei fatti, attività riservata ai giudici di merito. Inoltre la Corte Suprema ha ricordato che, ai sensi dell’art. 184-ter del Testo Unico Ambientale, i componenti provenienti dallo smantellamento dei veicoli fuori uso sono giuridicamente qualificati come rifiuti fino a quando non abbiano completato le specifiche operazioni di recupero previste dalla normativa e non sia dimostrata la loro conformità agli standard tecnici necessari per acquisire la qualifica di beni riutilizzabili. I giudici hanno inoltre sottolineato che l’onere di dimostrare l’avvenuta cessazione della qualifica di rifiuto grava sul soggetto che detiene i beni.

Venendo al nostro caso, la Corte ha ritenuto correttamente motivata la sussistenza del fumus commissi delicti, ovvero la parvenza della commissione di un delitto, basandosi su tre elementi. Il primo riguarda la natura stessa dei beni trasportati, provenienti da veicoli demoliti e quindi qualificabili come rifiuti fino a prova contraria. Il secondo indizio è rappresentato dalle modalità di trasporto. I 70 pezzi erano stati caricati tutti insieme, senza alcuna catalogazione o distinzione, circostanza incompatibile con una normale attività commerciale di vendita di ricambi funzionanti e invece tipica del trasporto indifferenziato di rifiuti. Il terzo elemento è costituito dall‘assenza dell’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dalla mancanza della documentazione sulla provenienza, tracciabilità e destinazione dei componenti.

Gli Ermellini hanno infine precisato che il semplice fatto di essere titolare di un’impresa che commercializza ricambi usati non è sufficiente a escludere la configurabilità del reato, se non viene dimostrato che ciascun componente trasportato abbia completato il procedimento di «end of waste», ossia la cessazione della qualifica di rifiuto prevista dalla legge.

LE CONSEGUENZE

La pronuncia interessa, ovviamente, tutti gli operatori della filiera dei ricambi usati e del recupero dei veicoli fuori uso. Il messaggio è che sia illusorio pensare che la regolarità dell’attività imprenditoriale basti da sola a dimostrare la liceità del trasporto dei componenti, quando invece è indispensabile garantire la completa tracciabilità dei pezzi, documentarne la provenienza e la destinazione, verificare che abbiano concluso il percorso di recupero previsto dalla normativa e, quando richiesto, effettuare il trasporto con le autorizzazioni previste, compresa l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. Il trasporto di ricambi privi di documentazione, caricati promiscuamente e senza alcuna catalogazione, può al contrario essere interpretato come attività di gestione illecita di rifiuti, con le conseguenti responsabilità penali e amministrative.

In altri termini, affinché un componente proveniente da un veicolo fuori uso possa essere considerato un bene commerciabile e non un rifiuto, è necessario dimostrare in modo puntuale il rispetto dell’intero percorso previsto dalla disciplina ambientale. In mancanza di tali presupposti, il trasporto dei ricambi può integrare il reato di gestione non autorizzata di rifiuti.

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