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Carte tachigrafiche, una bussola per orientarsi

Di recente il Governo ha disciplinato le norme sul rilascio delle carte tachigrafiche, che sembrano aver generato un po' di confusione. Cosa accade adesso quando il possessore non ha più bisogno della carta o ha perso i requisiti per averla? E cosa fare in caso di smarrimento? Mi spiegherebbe come funziona la nuova normativa?
Giacomo C_Torino

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La carta tachigrafica, nata nel 2006, è stata oggetto non solo del progresso tecnologico ma anche delle numerose variabili legate all’operatività quotidiana e alle variazioni normative direttamente connesse, come ad esempio la riformulazione delle patenti di guida. Pertanto, l’Autorità Competente è recentemente intervenuta con un Decreto per confermare e aggiornare le precedenti regole colmando al contempo i vuoti normativi. Il decreto MISE del 19.10.2021 ha abrogato il DM 23.06.05 (rilascio carte) e il decreto 31.03.06 (conservazione dati) riunendo in un unico provvedimento le vecchie e le nuove regole per la gestione delle carte tachigrafiche. Per quanto riguarda l’emissione, le carte tachigrafiche sono sempre emesse dalle CCIAA competenti per il luogo di residenza stabile o normale del richiedente o della sede dell’azienda. Per la prima emissione, la carta è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della domanda. Per la sostituzione o il rinnovo, invece, la carta è rilasciata entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda. Per quanto riguarda il danneggiamento, il cattivo funzionamento, lo smarrimento o il furto, la carta sostitutiva deve essere emessa entro 8 giorni lavorativi.

Relativamente alla sostituzione o alla modifica, le regole prevedono:

  • in caso di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, il possessore entro 7 giorni dall’accertamento dell’evento, deve chiedere il blocco e la sostituzione presso la CCIAA competente. La nuova carta verrà rilasciata entro 8 giorni dal ricevimento della domanda (la precedente normativa prevedeva il rilascio entro 5 giorni);
  • la nuova carta avrà la stessa scadenza della precedente salvo che la richiesta di sostituzione cada nei 6 mesi precedenti la naturale scadenza. In questo caso sarà emessa una carta con nuova scadenza quinquennale;
  • il furto o lo smarrimento devono essere denunciati all’Autorità di Polizia;
  • la carta danneggiata o non funzionante deve essere restituita;
  • in presenza di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto, il conducente può continuare a guidare senza la carta per un periodo di 15 giorni o per un periodo più lungo se indispensabile per far rientrare il veicolo presso la sede. In questo caso è necessario provvedere alle registrazioni manuali.

Il nuovo decreto ha anche chiarito che la carta deve essere restituita entro 30 giorni successivi alla scadenza come anche in tutti i casi in cui il titolare non ne abbia più bisogno. Ovviamente, prima della restituzione, l’azienda ha la responsabilità di scaricare i dati. Inoltre, ha anche chiarito che durante la prima emissione la carta deve essere collegata a un numero di patente di guida. Successivamente, la riferibilità non è più necessaria in quanto può essere garantita con strumenti informatici (la normativa precedente, seppur poco conosciuta e rispettata, prevedeva invece l’aggiornamento della carta tachigrafica quando si perdeva la correlazione). È previsto, inoltre, il ritiro e l’invio alla CCIAA in caso di accertamento di uso di carta danneggiata, non funzionante o denunciata smarrita o rubata. Il ritiro è previsto anche in caso di rinvenimento di carta scaduta oltre 30 giorni. Sela carta ritirata, sospesa o confiscata è invalidata dal sistema informatico, non potrà essere restituita e il titolare dovrà fare nuova richiesta.

«Il nuovo decreto chiarisce che la carta deve essere restituita entro 30 giorni successivi alla scadenza come anche in tutti i casi in cui il titolare non ne abbia più bisogno. Ovviamente, prima della restituzione, l’azienda ha la responsabilità di scaricare i dati»

Per quanto riguarda infine il trasferimento dei dati, le imprese di trasporto devono garantire lo scarico dei dati dalla memoria di bordo e dalla carta tachigrafica assicurandone la conservazione (le precedenti disposizioni prevedevano l’obbligo di disporre di copia aggiuntiva che nella nuova normativa non è più presente). Pertanto, le principali regole sono che i dati:

  • devono essere conservati almeno per 12 mesi successivi alla registrazione;
  • possono essere tenuti anche presso soggetti terzi a condizione che l’impresa possa garantire l’accesso alle Autorità di controllo;
  • devono essere scaricati immediatamente prima della cessione del veicolo, in caso di sostituzione dell’apparecchio, in caso di interruzione del rapporto di lavoro con il conducente;
  • devono essere scaricati al massimo entro 28 giorni per la carta del conducente (la precedente normativa prevedeva entro 3 settimane) ed entro 90 per l’unità di bordo.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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