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Chiarimenti sulle deroghe ai divieti di circolazione

Nel periodo estivo il calendario dei divieti di circolazione fuori dai centri abitati per veicoli con massa complessiva superiore a 7,5 ton diventa molto più intenso, provocando i soliti problemi organizzativi a noi autotrasportatori. Mi piacerebbe fare il punto della situazione sulle principali deroghe in vigore e sulle relative sanzioni.
Giuseppe A_Latina

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Il divieto di circolazione, come ogni anno, è regolato da apposito decreto emesso poco prima della fine dell’anno riportante le date e gli orari in cui inizia e finisce il divieto, nonché tutte le deroghe totali (in base alla tipologia delle merci, alla loro utilità e conservazione), parziali (anticipi e posticipi rispetto all’orario previsto per alcune destinazioni) nonché quelle «autorizzate» richieste alla Prefettura per precise motivazioni. Per quanto riguarda le agevolazioni sugli orari, il Decreto del MIT del 13.12.2023 prevede le seguenti principali deroghe:

Veicoli impiegati in trasporto internazionale

  • per i veicoli provenienti dall’estero, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, mentre per i veicoli diretti all’estero, l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore. In entrambi i casi è necessario che il conducente sia munito di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio e la destinazione del carico.

Veicoli da e per la Sardegna

  • Per i veicoli provenienti dalla Sardegna, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore, mentre per quelli diretti in Sardegna, l’orario di termine del divieto è anticipato anche in questo caso di 4 ore. Medesima deroga vale anche per i veicoli che circolano in Sardegna, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale dove l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore.
  • Per i veicoli che circolano in Sardegna, diretti ai porti dell’isola per imbarcarsi sui traghetti diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale, non è previsto alcun divieto.

In tutti i casi è necessario disporre della documentazione attestante la partenza e la fine del viaggio nonché le prenotazioni del traghetto.

Veicoli da e per la Sicilia

  • Per i veicoli che circolano in Sicilia, provenienti dalla rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento (esclusi i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e il cui itinerario ha origine in Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine del viaggio), l’orario di inizio del divieto è posticipato di 4 ore;
  • Per i veicoli che circolano in Sicilia, diretti verso la rimanente parte del territorio nazionale che si avvalgono di traghettamento, ad eccezione di quelli che usufruiscono dei porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni e hanno come destinazione finale la Calabria, purché muniti di idonea documentazione attestante la destinazione del viaggio e di lettera di prenotazione o titolo di viaggio per l’imbarco, il divieto non si applica;
  • per tenere conto delle difficoltà connesse con le operazioni di traghettamento da e per la Calabria attraverso i porti di Reggio Calabria e Villa San Giovanni, per i veicoli provenienti o diretti in Sicilia, purché muniti di idonea documentazione attestante l’origine e la destinazione del viaggio, l’orario di inizio del divieto è posticipato di 2 ore due e l’orario di termine del divieto è anticipato di 2 ore.

Trasporto intermodale

  • per i veicoli diretti agli interporti di rilevanza nazionale che trasportano merci o unità di carico dirette all’estero, l’orario di termine divieto è anticipato di 2 ore. Il divieto non si applica invece per i veicoli impiegati nei trasporti intermodali per utilizzare le tratte marittime o ferroviarie e neppure per quelli impieganti nel trasporto combinato purché entro i 150 km in linea d’aria dal porto o stazione ferroviaria di imbarco o sbarco, tutti con idonea documentazione.

Infine il decreto in oggetto prevede delle deroghe su autorizzazione rilasciata dalla Prefettura per motivi di assoluta e comprovata necessità come i prodotti agricoli diversi da quelli indicati nei precedenti punti, alimenti destinati ad animali da allevamento, materiali edili per cantieri ed opera di rilevanza nazionale, prodotti per l’industria a ciclo continuo, veicoli per fiere e mercati, veicoli eccezionali e veicoli provenienti dall’estero per raggiungere aree attrezzate o di sosta o autoporti siti in prossimità della frontiera.

Le violazioni sono regolate dall’art. 6 del codice della strada che prevede sanzioni pesanti. Infatti, il mancato rispetto del divieto comporta una sanzione da 430 a 1.731 euro e la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida da 1 a 4 mesi, nonché la sospensione della carta di circolazione del veicolo per lo stesso periodo.

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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