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Rifiuti, il ruolo del responsabile

La mia azienda lavora da anni nel settore del container. Ci piacerebbe diversificare anche in quello del trasporto rifiuti, in cui la domanda nel corso degli anni è cresciuta e lo continuerà a fare – a quanto sembra – anche nei prossimi. So che per accedere a questo settore e iscriversi al relativo Albo è necessario nominare un Responsabile Tecnico, una figura interessata da diverse novità. Quali requisiti deve avere?
Giuseppe L_Livorno

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Il Responsabile Tecnico (RT) della gestione dei rifiuti è la figura tecnica introdotta nel nostro ordinamento come requisito necessario per l’iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali da parte di quelle aziende intenzionate a svolgere attività di raccolta e trasporto rifiuti, di intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione, comprese quelle che svolgono attività di bonifica.
I requisiti per ricoprire tale incarico sono cambiati nel corso degli anni; se fino al 2017 la competenza veniva acquisita tramite dimostrazione del titolo di studio, dell’esperienza e della partecipazione a specifici corsi di formazione in base alle categorie, dal 17 ottobre 2017 è stata introdotta la verifica iniziale o di aggiornamento di idoneità, vale a dire un vero e proprio esame a quiz da effettuarsi presso le sezioni regionali allo scopo di elevare le competenze e l’aggiornamento periodico del RT, a cui sono richieste conoscenze, compiti e responsabilità particolari.
Per il passaggio dalle precedenti regole alle nuove è stato previsto un «periodo transitorio», destinato a terminare il 16 ottobre 2023 (era inizialmente il 16 ottobre 2022, ma è stato prorogato di un anno per via del Covid).
Pertanto, entro tale data, tutti i RT riconosciuti e abilitati in regime transitorio, dovranno iscriversi, pena il decadimento, alla «verifica di idoneità di aggiornamento», mentre quelli nuovi dovranno sostenere la «verifica iniziale di idoneità».

Oltre alla verifica di idoneità rimane il titolo di studio e il requisito di esperienza che varia in base alle categorie, alle classi e al ruolo ricoperto in azienda, così come previsto dalla delibera 06 del 30 maggio 2017. Tale delibera prevede infatti che l’esperienza nello stesso settore di attività per cui si richiede l’iscrizione possa essere acquisita:

  • come legale rappresentante di impresa;
  • come responsabile o direttore tecnico o come dirigente o funzionario direttivo tecnico;
  • come dipendente in affiancamento al Responsabile Tecnico Rifiuti. In questo caso, però, è necessario trasmettere preventivamente, e non in modo retroattiva, alla sezione regionale competente una specifica dichiarazione riportata in allegato B della medesima delibera firmata dal dipendente, dal legale rappresentante e dal responsabile tecnico.

Per le classi più basse in generale non sono richiesti anni di esperienza. A titolo di esempio, l’iscrizione in categoria 4 per la raccolta e il trasporto di rifiuti speciali non pericolosi, l’iscrizione in classe F ed E richiede il superamento della verifica, mentre per l’iscrizione in classe D, l’RT dovrà dimostrare anche un anno di esperienza. Pertanto, è importante prendere visione di tutti i requisiti previsti e dei relativi anni di esperienza.
Le verifiche iniziali e di aggiornamento di durata quinquennale, che avvengono tramite prova scritta (test di 40 domande con diversi punteggi minimi a seconda del tipo di prova e differenziata tra verifica iniziale e aggiornamento), sono costituite da un modulo base (obbligatorio) e 4 specializzazioni (categoria 1-4-5, 8, 9 e 10). Alla stessa prova ci si può iscrivere con minimo 2 moduli (base + 1 specializzazione) e massimo per 3 moduli (base + 2 specializzazioni). Il superamento del modulo base in una prova è tenuto valido anche per le successive specializzazioni e pertanto non dovrà essere ripetuto.

Dalla verifica iniziale è dispensato il legale rappresentante che abbia ricoperto e ricopre contemporaneamente il ruolo di RT e che, al momento della domanda, abbia maturato esperienza nel settore di attività oggetto dell’iscrizione per almeno 20 anni. Sono ammesse interruzioni intermedie pari al 20%, ma non nell’ultimo anno. Come si può notare, le delibere dell’Albo sottolineano che l’esperienza deve essere acquisita nello stesso settore. Pertanto, a titolo di esempio, un RT che ha ricoperto tale carica nel trasporto di rifiuti in categoria 4 non ha i requisiti per la categoria 5 o per l’intermediazione senza detenzione in categoria 8.
Nel periodo transitorio l’RT può ricoprire tale ruolo solo per le categorie e le classi acquisite alla data del 17 ottobre 2017 potendo acquisire il ruolo di RT presso altre imprese, ma solo per le medesime categorie e classi o per quelle inferiori. Nel caso di passaggio a categoria o a classi diversa o superiori è necessario effettuare la verifica di idoneità di aggiornamento.
Visto il numero di imprese impegnate nei rifiuti e il numero di RT, le sezioni regionali stanno intensificando il numero delle sessioni fino a una media di quattro all’anno per ogni regione. Il calendario è pubblicato sul sito www.albonazionalegestoriambientali.it

Paolo Moggi
Paolo Moggi
Responsabile qualità e sicurezza Gruppo Federtrasporti
Scrivete a Paolo Moggi: certificati@uominietrasporti.it

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