La guida in stato d’ebbrezza è uno dei temi principali affrontati dalla legge n. 177/2024 che, come sappiamo, ha revisionato in parte il Codice della Strada, aumentando le sanzioni e introducendo tra l’altro lo strumento dell’alcolock. Una delle discussioni più accanite riguarda l’alcoltest, ovvero l’esame che misura il tasso alcolemico (cioè la quantità di alcol etilico nel sangue) e sulla base del quale vengono applicate le sanzioni per chi supera i limiti di legge, con la possibilità nei casi più gravi anche della detenzione.
Sulla questione si è recentemente pronunciata la Corte di Cassazione (sentenza n. 24614/2025) che ha chiarito – in modo abbastanza sorprendente – quale test bisogna considerare se due esami alcolemici abbiano dato risultati differenti. Il verdetto riguarda un automobilista, ma ovviamente sarebbe valido anche nel caso di conducenti di veicoli pesanti.
IL FATTO
La vicenda prende il via da un ricorso di un autista contro la decisione di condanna da parte della Corte di Appello di Reggio Calabria. Il conducente era stato fermato dalle forze dell’ordine ed era risultato positivo all’alcoltest. Gli agenti lo avevano sottoposto a distanza di poco tempo a due test, come prevede la legge, ma le rilevazioni effettuate avevano dato esiti differenti.
La prima aveva segnato un tasso alcolemico di 1,56, con la conseguenza delle massime sanzioni penali previste per un livello di alcol nel sangue superiore a 1,5 grammi per litro; la seconda invece era risultata più bassa – 1,32 grammi per litro – valore che invece non prevede la revoca della patente, ma comporta solo la sospensione da sei mesi a un anno. I giudici avevano confermato in appello la sentenza di condanna di primo grado, che disponeva il ritiro della patente. Da qui l’impugnazione del verdetto davanti alla Cassazione.
LA DECISIONE
La Corte Suprema ha deciso di annullare le precedenti sentenze, limitatamente alla revoca della patente di guida, rinviando per un nuovo giudizio sul punto a un’altra sezione della Corte d’appello. Vediamo perché.
Gli Ermellini hanno definito errato l’assunto contenuto nei giudizi di primo e secondo grado. Poiché infatti le variabili che influenzano l’assorbimento e lo smaltimento dell’alcool nell’organismo possono essere differenti, non è scontato che il tasso alcolemico rilevante debba forzatamente essere quello individuato dalla prima (pari ad 1,56 g/l) delle due misurazioni effettuate. In altre parole: chi guidava stava ancora assorbendo l’alcol nel momento in cui è stato fermato ed è per questo motivo che i test hanno portato a due esiti diversi.
In realtà – ha ricordato la Cassazione – la stessa disciplina legale (art. 379 del Regolamento d’attuazione del CdS) prevede due misure “concordanti” del tasso alcolemico in un breve periodo, proprio per assicurare che l’esito della rilevazione risulti affidabile e considerato anche che l’indagine viene compiuta attraverso uno strumento tecnico, l’etilometro. Questa previsione legislativa svolge un ruolo di garanzia, per evitare che errori dell’apparato di rilevazione o comunque fisiologiche oscillazioni nell’esito della procedura di misurazione possano scorrettamente condurre all’affermazione di responsabilità o risolversi in senso deteriore per l’imputato.
LE CONSEGUENZE
Dunque, qualora le due rilevazioni indichino tassi alcolemici diversi, come nel caso in questione, deve sempre considerarsi quella che mostra il tasso più basso, in ossequio al principio del favor rei (che stabilisce che, in caso di conflitto tra norme sanzionatorie, va applicata la più favorevole al soggetto). Ne consegue che l’ipotesi di reato da contestare all’imputato diventa il meno severo comma 2, lettera b, dell’art. 186 CdS, perché il tasso alcolemico rilevato alla seconda misurazione era inferiore a 1,5 g/l, valore che – ripetiamo – non prevede la sanzione accessoria della revoca della patente, ma solo la sospensione della stessa. Una decisione che diventerà un punto fermo per le forze dell’ordine e per i tribunali.
Ricordiamo che le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono particolarmente severe secondo il seguente schema:
- multa fino a 2.000 euro e sospensione della patente da 3 a 6 mesi in caso di tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro;
- multa fino a 3.200 euro, arresto fino a 6 mesi e sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno in caso di tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro;
- multa fino a 6.000 euro, arresto da 6 mesi a 1 anno e sospensione della patente da 1 a 2 anni in caso di tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro.
In tutti i casi è prevista la decurtazione di 10 punti della patente.