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Credito d’imposta al 28% su acquisto gasolio, c’è il codice tributo

Nel comunicare il codice, l'Agenzia delle entrate ha specificato che il credito potrà essere utilizzato solo dai beneficiari individuati dal ministero della mobilità, in compensazione con l'F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia

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Nell’ambito della misura che prevede un credito d’imposta per acquisto di gasolio utilizzato nelle attività di trasporto merci, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo necessario per la compensazione del credito tramite modello F24 (risoluzione n. 65/E del 9 novembre 2022).

Il codice tributo da utilizzare è il “6989”. denominato “credito d’imposta per l’acquisto di gasolio per l’esercizio delle attività di trasporto – art. 3 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50”. Nel modello F24 il codice dovrà essere utilizzato nella sezione Erario, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a credito compensati. Nel campo anno di riferimento va inserito l’anno di sostenimento della spesa, nel formato AAAA.

Il codice fa riferimento al contributo stanziato a favore degli autotrasportatori in difficoltà economica a causa dell’impennata del prezzo dei carburanti (art. 3 DL 17 maggio 2022, n.50, convertito nella legge 15 luglio 2022, n. 91). Tale contributo è previsto per imprese con stabile organizzazione in Italia ed esercenti attività di trasporto merci, sotto forma appunto di credito d’imposta del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro V o superiore, utilizzati nell’esercizio di attività di trasporto, al netto dell’IVA e comprovato mediante le relative fatture d’acquisto.

Questo beneficio è utilizzabile esclusivamente in compensazione, con il modello F24 e tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate. Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate l’elenco delle imprese ammesse e l’importo del credito concesso, comprese le eventuali variazioni e revoche anche parziali. A sua volta l’Agenzia delle entrate, in fase di elaborazione dei modelli F24 da parte dei contribuenti, verificherà che gli stessi siano presenti nell’elenco dei beneficiari e che l’ammontare del credito utilizzato in compensazione non ecceda l’importo indicato dal MIMS. In caso contrario, l’Agenzia potrà scartare il modello F24, tenendo anche conto delle eventuali variazioni e revoche successivamente trasmesse dallo stesso Ministero.

L’ammontare del beneficio da poter utilizzare in compensazione può essere visualizzato accedendo dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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