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Decontribuzione Sud del 30% ammessa anche in caso di somministrazione. A determinate condizioni

I datori di lavoro delle imprese private del Sud possono beneficiare di uno scontro contributivo del 30%, che vale anche per gli autisti di camion e anche se l'impiego è attivato tramite agenzia di somministrazione. A patto che il luogo di lavoro (ma non quello dell'agenzia) si trovi nelle regioni meridionali

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Parliamo dello “sconto” contributivo del 30% concesso nelle Regioni del Sud ai datori di lavoro privati dall’ultima legge di Bilancio. L’INPS, con circolare n.1361 del 31 marzo 2021, specifica che, nel caso in cui si avvalga di tale esonero un’agenzia di somministrazione, rimane garantito soltanto se il lavoratore è chiamato a svolgere la propria attività in una delle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia), a prescindere cioè dalla località in cui abbia la propria sede l’agenzia. Insomma, se l’agenzia ha sede a Bergamo, ma la somministrazione porta il lavoratore a essere impiegato a Campobasso, l’agevolazione rimane garantita. In caso opposto, invece, viene esclusa.

Si ricorda pure che se il lavoratore in questione è un autista di camion è necessario che una copia autentica del contratto di somministrazione concluso tra l’impresa somministratrice e l’utilizzatore sia a bordo del camion per poter essere esibito in caso di controlli.

In realtà la prima apparizione dell’esonero contributivo si ebbe con il decreto Agosto, poi convertito nella legge n.126/20, anche se poi con la legge di Bilancio 2021 è stato esteso fino al 31 dicembre 2029. Ricordiamo brevemente il modo in cui deve essere applicato.

Percentuali di decontribuzione variabili

La percentuale di contribuzione sgravabile differisce negli anni arrivando al 30% fino al 31 dicembre 2025, per poi scendere al 20% per gli anni 2026 e 2027 e al 10% per gli anni 2028 e 2029.

Va anche ricordato che l’esonero ha ottenuto l’autorizzazione della Commissione europea, ma limitatamente al periodo che va dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.

Datori di lavoro che possono accedere al beneficio

Possono accedere al beneficio, come detto, tutti i datori di lavoro privati, a condizione che la sede di lavoro sia collocata in una delle regioni meridionali ricordate.

Nei casi in cui il datore di lavoro abbia la sede legale in una regione diversa rispetto a quelle del Mezzogiorno, ma una o più sedi operative nelle regioni del Sud è necessario che la struttura Inps territorialmente competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola aziendale il codice di autorizzazione “0L”, che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di «Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno».

Requisiti

La legittima fruizione dell’esonero contributivo è subordinata al rispetto delle norme in materia di:

regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale, ai sensi della normativa in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC);

assenza di violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro e rispetto degli altri obblighi di legge;

– rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, sottoscritti dalle Organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Compatibilità con altri incentivi

L’agevolazione risulta cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento, sempre che non vi sia un espresso divieto di cumulo previsto da altra disposizione, sia con riferimento ad altre agevolazioni di tipo contributivo sia con riferimento agli incentivi di tipo economico.

Sono cumulabili con l’incentivo contributivo per esempio:

– l’incentivo all’assunzione di over 50 disoccupati da almeno 12 mesi;

– l’incentivo all’assunzione di disabili;

– l’incentivo all’assunzione di beneficiari di NASpI.

L’INPS chiarisce che, in questo caso, la decontribuzione si applica in via residuale sulla contribuzione residua datoriale, non esonerata ad altro titolo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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