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Nuovo decreto sul distacco: ecco obblighi e sanzioni di autrasportatore e autista 

L’autotrasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco con tutta una serie di informazioni che vanno aggiornate in caso di modifica. Elencata anche la documentazione necessaria al conducente e quella da trasmettere post-distacco

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È uscita sulla Gazzetta Ufficiale 67/23 la nuova normativa italiana che regolamenta il distacco transnazionale, in particolare per quanto riguarda gli obblighi amministrativi a carico del trasportatore e del conducente e le sanzioni relative. Si tratta del decreto legislativo 27/2023, che attua la Direttiva UE 2020/105 e modifica il D.lgs. 136/2016 con l’introduzione del Capo III-bis “Disposizioni specifiche per le prestazioni transnazionali di servizi di trasporto su strada”.

DICHIARAZIONE DI DISTACCO

Innanzitutto il DL stabilisce che il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di una prestazione di servizi di cui all’articolo 12-bis, comma 1, ha l’obbligo di trasmettere una dichiarazione di distacco. Questa dichiarazione va comunicata “al più tardi all’inizio del distacco, attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI (Internal Market Information)”, che è lo strumento informatico multilingue utilizzato per la cooperazione amministrativa tra autorità competenti degli Stati membri UE. 

servizi di cui all’art.12-bis, comma 1, citati sono quelli di trasporto su strada o di cabotaggio “nel cui ambito sono distaccati conducenti in Italia, a condizione che durante il periodo del distacco continui a esistere un rapporto di lavoro tra l’impresa di trasporto e il conducente distaccato”. 

CONTENUTI DELLA DICHIARAZIONE DI DISTACCO

All’interno della dichiarazione devono trovarsi una serie di informazioni e cioè: 

– l’identità del trasportatore o il numero della licenza comunitaria, ove disponibili; 

– i recapiti di un gestore dei trasporti o di un’altra persona di contatto nello Stato membro di stabilimento, con l’incarico di assicurare i contatti con le autorità competenti in Italia e di inviare e ricevere documenti o comunicazioni; 

– l’identità, l’indirizzo del luogo di residenza e il numero della patente di guida del conducente

– la data di inizio del contratto di lavoro del conducente e la legge ad esso applicabile; 

– la data di inizio e di fine del distacco

– il numero di targa dei veicoli a motore;

– l’indicazione se i servizi di trasporto effettuati sono trasporto di merci, di passeggeri, trasporto internazionale o di cabotaggio

AGGIORNAMENTO DI INFORMAZIONI E DOCUMENTI OBBLIGATORI

Il trasportatore è tenuto ad aggiornare le informazioni sopra elencate entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento. Inoltre deve assicurarsi che il conducente abbia a disposizione, in formato cartaceo o elettronico: a) la copia della dichiarazione di distacco trasmessa tramite il sistema di interfaccia pubblico IMI; b) ogni documento utile riguardo alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento CE n. 1072/2009; c) le registrazioni del tachigrafo, ivi compresi i simboli degli Stati membri in cui il conducente sia stato presente al momento di effettuare operazioni di trasporto internazionale su strada o di cabotaggio.

Ricordiamo a questo riguardo che l’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento citato recita che “i trasporti nazionali di merci su strada effettuati nello Stato membro ospitante da un trasportatore non residente sono considerati conformi al presente regolamento solo se il trasportatore può produrre prove che attestino chiaramente il precedente trasporto internazionalenonché ogni trasporto di cabotaggio che abbia effettuato in seguito. Nel caso in cui il veicolo sia stato nel territorio dello Stato membro ospitante nel corso del periodo di quattro giorni precedente il trasporto internazionale, il trasportatore deve inoltre produrre prove che attestino chiaramente tutti i trasporti effettuati nel corso di detto periodo”. Per ogni operazione effettuata, le prove comprendono: il nome, l’indirizzo e la firma del mittente e del trasportatore; il nome e l’indirizzo del destinatario, nonché la sua firma e la data di consegna, una volta che le merci sono state consegnate; il luogo e la data del passaggio di consegna delle merci e il luogo di consegna previsto; la denominazione corrente della natura delle merci e la modalità d’imballaggio e, per le merci pericolose, la denominazione generalmente riconosciuta nonché il numero di colli, i contrassegni speciali e i numeri riportati su di essi; la massa lorda o la quantità altrimenti espressa delle merci; il numero di targa del veicolo a motore e del rimorchio. 

OBBLIGHI DELL’AUTISTA 

Il conducente deve conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia stradale, su carta o in formato elettronico, qualsiasi prova del trasporto internazionale pertinente che sia idonea a dimostrare l’operazione di trasporto bilaterale o le operazioni aggiuntive che danno luogo all’esenzione. 

OBBLIGHI DI TRASMISSIONE POST-DISTACCO

Il trasportatore, previa richiesta formulata dall’Ispettorato nazionale del lavoro o dagli organi di polizia stradale, ha l’obbligo di trasmettere, dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti b) e c) sopra elencati, nonché: a) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; b) il contratto di lavoro o un documento equivalente ai sensi dell’articolo 1 del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152; c) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione

REGIME SANZIONATORIO

L’articolo 12-septies individua poi le sanzioni in una serie di commi. 

  1. Il trasportatore che distacca lavoratori in Italia nell’ambito di trasporti transnazionali o di cabotaggio che ometta di trasmettere la dichiarazione di distacco attraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro.
  2. Il trasportatore che non adempie agli obblighi di completa e corretta comunicazione delle informazioni necessarie alla dichiarazione di distacco, nonché all’obbligo di aggiornamento delle medesime informazioni entro cinque giorni dall’evento che ne determina l’aggiornamento, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro
  3. Il trasportatore che non si assicuri che il conducente abbia a disposizione in formato cartaceo o elettronico la copia della dichiarazione di distacco trasmessa, ogni documento utile inerente alle operazioni di trasporto che si svolgono in Italia o le prove di cui sopra e le registrazioni del tachigrafo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro
  4. Il conducente che non adempie all’obbligo di conservare e mettere a disposizione degli organi di polizia i documenti sopra citati  è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 150 a 600 euro. Nel verbale di contestazione è imposto l’obbligo di esibizione della documentazione mancante entro il termine di trenta giorni. All’accertamento delle violazioni consegue l’applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo fino all’esibizione della documentazione richiesta o comunque per non più di trenta giorni, con affidamento in custodia a uno dei soggetti indicati dall’articolo 214 -bis CdS.
  5. Il trasportatore che non adempie all’obbligo di trasmettere, previa richiesta dell’INL o degli organi di polizia stradale, dopo il periodo del distacco ed entro otto settimane dalla richiesta, tramite il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI, le copie dei documenti b) e c) comma 4 e: 1) la documentazione riguardante la retribuzione percepita dal conducente durante il periodo del distacco; 2) il contratto di lavoro o un documento equivalente; 3) i prospetti orari relativi alle attività del conducente e le prove del pagamento della retribuzione; è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro. La sanzione è irrogata dall’organo di controllo che ha effettuato la richiesta.
  6. Il committente, il vettore, lo spedizioniere e il contraente, in caso di subvezione, sono soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro qualora il trasportatore abbia omesso di trasmettere la dichiarazione di distaccoattraverso il sistema di interfaccia pubblico connesso all’IMI o qualora il Paese terzo non si sia ancora accreditato sul sistema IMI, attraverso la comunicazione di distacco al Ministero del Lavoro. 

Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5, si applicano anche nei confronti del trasportatore stabilito in un Paese terzo, nel caso di violazione degli obblighi previsti secondo le modalità di trasmissione attraverso la comunicazione di distacco al Ministero del Lavoro. 

Le sanzioni di cui al comma 4 si applicano al conducente che effettua servizi di trasporto per un trasportatore stabilito in un Paese terzo.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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