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RENTRI, dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio: cosa cambia

Il 15 settembre si chiude il periodo transitorio e scattano le sanzioni sulla trasmissione dei dati dei formulari. Dal giorno successivo, per gli iscritti al RENTRI, il FIR cartaceo non sarà più un'alternativa. Dopo rinvii, un avvio problematico e nuovi aggiornamenti delle istruzioni, la digitalizzazione entra nella fase definitiva

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Il conto alla rovescia è arrivato alla fine. Il 15 settembre 2026 termina la possibilità di utilizzare, in alternativa al digitale, il Formulario di Identificazione dei Rifiuti (FIR) in formato cartaceo. Dal 16 settembre il FIR digitale diventa obbligatorio per tutti i soggetti iscritti al RENTRI. La stessa normativa fissa però al 15 settembre l’entrata in vigore delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione al RENTRI dei dati contenuti nei formulari.

Sono quindi due date ravvicinate ma non coincidenti, ed è una distinzione importante per imprese e trasportatori. Il portale RENTRI conferma infatti che fino al 15 settembre il produttore o detentore può ancora scegliere tra FIR digitale e cartaceo; dal 16 settembre la scelta scompare e il documento dovrà essere gestito in digitale lungo tutta la filiera.

Una proroga nata dopo il debutto mancato

La scadenza arriva dopo un percorso tutt’altro che lineare. Il 13 febbraio 2026 avrebbe dovuto rappresentare il passaggio al FIR digitale per gli operatori interessati. Proprio quel giorno, però, un incidente di servizio provocò una parziale indisponibilità dei servizi RENTRI, rendendo necessario il ricorso alle procedure operative previste per le situazioni di indisponibilità.
Nel frattempo, il legislatore è intervenuto con il decreto-legge 200/2025, convertito nella legge 27 febbraio 2026, n. 26. La norma ha consentito, dal 1° marzo al 15 settembre, di continuare a emettere il FIR in formato cartaceo in alternativa a quello digitale e ha fissato al 15 settembre la decorrenza delle sanzioni relative alla mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari.
Il risultato è stato un vero periodo di transizione: per diversi mesi la filiera ha potuto scegliere la modalità di emissione del formulario. Ma la scelta non spettava singolarmente a ogni operatore. Era il produttore o detentore a determinare il formato del FIR e quella scelta si estendeva a tutta la filiera. Se il formulario veniva emesso in digitale, anche trasportatore e destinatario dovevano gestirlo digitalmente; se veniva emesso su carta, tutti continuavano a lavorare sul cartaceo.

Dal 16 settembre cambia soprattutto il lavoro del trasportatore

Con la fine del doppio binario, il FIR digitale diventa la modalità ordinaria e obbligatoria per gli iscritti al RENTRI. Per il trasportatore significa che il formulario non è più semplicemente un documento da portare con sé e consegnare a destinazione. Diventa un documento digitale che accompagna l’intera movimentazione del rifiuto e che deve essere gestito nelle diverse fasi del viaggio.
Il trasportatore entra quindi a pieno titolo nel flusso digitale: prende in carico il FIR, lo gestisce durante il trasporto e interviene sulle informazioni di propria competenza. Il destinatario completa quindi la propria parte del documento e la filiera procede secondo le modalità previste dal sistema.
Un aspetto da non confondere è quello della carta. Il FIR digitale rimane digitale: la sua stampa non lo trasforma in un FIR cartaceo e non sostituisce il documento digitale. La copia può essere utilizzata come supporto durante il trasporto, mentre sono previste specifiche procedure di emergenza per i casi di indisponibilità dei servizi RENTRI o della connettività.
È un passaggio importante perché segna la differenza tra il vecchio formulario cartaceo e il nuovo sistema: la carta può ancora avere una funzione operativa, ma non è più il documento di riferimento.

Le sanzioni: attenzione alla data e agli importi

Dal 15 settembre diventano operative le sanzioni previste dall’articolo 258 del Testo unico ambientale per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei FIR al RENTRI. La distinzione prevista dalla norma è tra rifiuti non pericolosi e pericolosi. Per la mancata o incompleta trasmissione dei dati dei formulari, le sanzioni sono rispettivamente di 500-2.000 euro per i rifiuti non pericolosi e di 1.000-3.000 euro per quelli pericolosi.
Si tratta di un punto da non confondere con le altre violazioni relative al formulario e alla gestione dei rifiuti: qui parliamo specificamente della trasmissione dei dati al RENTRI.
Per gli operatori significa che il 15 settembre non è soltanto la data che precede l’obbligo generalizzato del FIR digitale. È anche il momento dal quale il sistema sanzionatorio collegato alla trasmissione dei dati entra nella sua fase ordinaria.

Nel frattempo il sistema è cambiato

Il rinvio non ha significato che il RENTRI sia rimasto fermo. Durante il periodo transitorio sono stati aggiornati i servizi digitali, l’App RENTRI FIR Digitale e le API. A fine luglio è poi arrivato il Decreto direttoriale n. 210 del 31 luglio 2026, pubblicato ad agosto, che ha aggiornato le istruzioni per la compilazione sia del registro cronologico di carico e scarico sia del FIR. Il provvedimento ha soprattutto allineato le istruzioni ai chiarimenti forniti attraverso le schede informative del portale, correggendo refusi e introducendo indicazioni richieste dagli operatori.
È un elemento che dice molto dello stato attuale del sistema. Non siamo più davanti a una piattaforma semplicemente «da accendere»: il RENTRI è già operativo e continua a essere affinato mentre si avvicina il momento nel quale il digitale diventerà l’unica modalità ordinaria.

Adesso non basta aspettare la scadenza

Per un’impresa di autotrasporto il passaggio del 16 settembre riguarda soprattutto l’organizzazione interna. Chi non lo ha ancora fatto deve verificare che il proprio sistema sia in grado di gestire correttamente il FIR digitale, che gli autisti sappiano utilizzare gli strumenti necessari durante il viaggio e che siano chiare le procedure da seguire in caso di problemi di connessione o di indisponibilità dei servizi.
La fase nella quale era possibile scegliere tra carta e digitale sta finendo. E proprio la storia del RENTRI insegna che avere una scadenza normativa non significa automaticamente avere un sistema già perfettamente rodato.
Il 13 febbraio lo aveva dimostrato nel modo più evidente: il giorno previsto per il debutto il sistema aveva incontrato un problema di disponibilità. Da allora sono state introdotte procedure di emergenza, aggiornati gli strumenti e modificate le istruzioni operative. Ora arriva la prova più importante: il momento in cui il doppio binario scompare. Dal 16 settembre, per chi è iscritto al RENTRI, il FIR digitale non sarà più una delle possibilità. Sarà quella prevista dal sistema.

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