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Sostituzione del contachilometri, nuova procedura informatica contro i «furbetti»

Una circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 25 novembre scorso, richiama le disposizioni e le procedure operative riportate nel prot. 26868 del 30 ottobre 2018, evidenziando la nuova funzione «Sostituzione contachilometri». Quest'ultima consente l’annotazione, oltre che del chilometraggio corrente, anche del chilometraggio risultante al momento della sostituzione del dispositivo

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Tempi sempre più duri per i furbetti che «ritoccano» i contachilometri dei veicoli prima di rivenderli. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha infatti diffuso lo scorso 25 novembre una nuova circolare in materia di «controllo del chilometraggio in caso di sostituzione del contachilometri», circolare che introduce controlli e verifiche ancora più stringenti.

In particolare, nella circolare si fa innanzitutto riferimento alla nuova disciplina delle revisioni introdotta nel 2018 (prot. 26868 del 30 ottobre 2018), che impone agli ispettori che effettuano la visita periodica di rilevare e annotare, oltre il chilometraggio corrente, anche quello risultante al momento della sostituzione del contachilometri (o dell’azzeramento per superamento chilometraggio massimo misurabile). Una norma che fu introdotta proprio per contrastare il diffuso fenomeno dello «scarico» del contachilometri.

La novità contenuta nella nuova circolare del 25 novembre 2022 è che ora, a seguito di numerose segnalazioni pervenute, anche da parte degli organi di polizia, sarà implementata, in fase di revisione del veicolo, una nuova procedura informatica con una funzione capace di controllare automaticamente che il chilometraggio inserito dall’ispettore al momento della revisione sia superiore a quello risultante in occasione della precedente revisione. In caso contrario, il sistema evidenzierà l’incongruenza e il tecnico potrà «forzare» l’inserimento dell’effettivo chilometraggio rilevato. Contestualmente, il sistema attiverà un alert in un apposito archivio consultabile dagli uffici della Motorizzazione Civile.

«Qualora il proprietario del veicolo dichiari la sostituzione del contachilometri – si legge nella circolare – il tecnico revisore dovrà quindi inserire, oltre al chilometraggio corrente, anche il chilometraggio risultante al momento della sostituzione/azzeramento del dispositivo, secondo quanto dichiarato sotto la propria esclusiva responsabilità dal proprietario del veicolo».

L’utilizzo della nuova procedura prevede l’inserimento dei seguenti dati:

•        Tipo veicolo e targa;

•        Numero dei chilometri al momento della sostituzione/azzeramento;

•        Data di sostituzione/azzeramento del dispositivo.

Sul certificato di revisione sarà sempre riportato il chilometraggio risultante dalla somma dei chilometri riscontrati dall’operatore al momento della revisione e dei chilometri risultanti dal precedente contachilometri (o dallo stesso contachilometri prima dell’azzeramento).

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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