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Multa stradale, è illegittima se l’ordinanza prefettizia non è chiara, motivata e completa di documentazione

Il giudice di pace di Cassino decide a favore di un'azienda di trasporto colpita da un provvedimento della Prefettura di Latina che si riferiva a verbali di contestazione non prodotti in giudizio e senza che vi fosse certezza che gli stessi verbali fossero stati notificati

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Un’ordinanza prefettizia che ingiunge il pagamento di una multa sulla base di verbali non esibiti e con evidenti vizi di comunicazione non può che essere illegittima. É la decisione del giudice di pace di Cassino sul ricorso contro un’ordinanza-ingiunzione della Prefettura di Latina impugnata da un’impresa di trasporto locale, difesa dall’avv. Roberto Iacovacci.

L’ordinanza faceva infatti riferimento ad alcuni verbali di contestazione per violazione del Codice della Strada, senza però specificare la norma violata (limitandosi a richiamare la legge 689/81 su illeciti e sanzioni amministrative). Mancando l’indicazione dell’articolo di legge e, di conseguenza, la normativa di riferimento applicabile per quantificare le somme dovute a titolo di sanzione, non era poi possibile nemmeno commisurare l’entità della multa.

Tutto questo, secondo il giudice di pace, contrastava in modo evidente la «chiarezza e motivazione degli atti» garantita dalle leggi 212/2000 «Disposizioni in materia di statuto dcl contribuente» e 241/90 sulla trasparenza dell’attività della P.A.

L’art.7 della 212 – spiega il giudice – recita che «gli atti dell’amministrazione sono motivati… indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad altro atto, questo deve essere allegato all’atto che lo richiama». E questo principio si applica anche «ai soggetti che esercitano l’attività di accertamento e riscossione di tributi».

Dagli atti esibiti non si riusciva inoltre a capire se l’ordinanza fosse stata o meno preceduta dalla notifica del verbale di accertamento. Infatti la Cassazione ha stabilito, con sentenza 7015/1999, che «in materia di sanzioni amministrative attinenti alla circolazione stradale, la notifica dell‘ingiunzione di pagamento deve essere preceduta da quella del verbale di accertamento», in modo che l’interessato abbia tutti gli elementi per difendersi.

Infine la Prefettura non si è presentata in giudizio nei termini indicati dal giudice. Questo significa che, poiché l’azienda era invece presente, si è potuto giudicare solo sulla base delle dichiarazioni e della documentazione da essa proposta. In particolare, l’organo giudicante ha osservato come «nel giudizio regolato dagli artt. 22 e 23 della legge 689/81, si realizza un’inversione dell’onere della prova in favore del ricorrente e conseguentemente la Pubblica Amministrazione, assumendo la veste sostanziale di attore, è tenuta, ai sensi dell’art. 2697 del Codice Civile, a provare la fondatezza dei fatti e delle motivazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato». Fondatezza che invece non è stata provata e che quindi non può giustificare la sanzione.

L’ordinanza-ingiunzione è stata dunque ritenuta illegittima e le spese di giudizio sono state compensate.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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