È disponibile sul sito dell’Agenzia delle Dogane il software aggiornato per la compilazione e la stampa della dichiarazione con cui, dal 1 al 31 gennaio 2017, è possibile presentare le domande di rimborso delle accise di gasolio relative ai consumi effettuati dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.
Rispetto all’ammontare del beneficio però bisogna fare attenzione. Rispetto ai consumi effettuati tra il 1° ottobre e il 2 dicembre 2016 è pari a 214,18609 euro per mille litri di gasolio. Per quelli dal 3 al 31 dicembre 2016, invece, il beneficio scende di poco a 214,18 euro per mille litri di gasolio. Questo in virtù del nuovo art. 24-ter, comma 1, del d.lgs. n. 504/1995, modificato dalla legge di conversione del decreto fiscale (D.L. n. 193/2016), in cui l’aliquota per il gasolio commerciale è stata fissata a 403,22 euro per mille litri.
Possono usufruire dell’agevolazione tutti i soggetti che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton, in grado di provare tramite fattura gli acquisti fatti.
Per la fruizione dell’agevolazione con modello F24, deve essere utilizzato il codice tributo 6740. Dal beneficio sono esclusi, ormai dallo scorso anno, i veicoli Euro 2 o inferiori.
Ricordiamo che i crediti maturati sugli acquisti effettuati nel 3° trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione dell’istanza di rimborso in denaro delle eccedenze non utilizzate in compensazione, le quali dovranno pertanto essere presentate entro il 30 giugno 2018.