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Responsabilità e corresponsabilità

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Le imprese di trasporto devono:
– organizzare l’attività dei conducenti in modo che possano rispettare tutti i periodi di guida, riposo e le interruzioni;
– fornire ai conducenti opportune istruzioni ed effettuare controlli regolari per garantire che siano rispettate le disposizioni impartite;
– garantire che tutti i dati siano trasferiti dall’unità di bordo e dalla carta tachigrafica secondo le frequenze stabilite;
– assicurare che tutti i dati trasferiti e i fogli di registrazione siano conservati per 12 mesi successivi alla registrazione o all’utilizzo.
In caso contrario, l’azienda è sanzionata, secondo l’art. 174 del CdS, per ogni violazione commessa dal conducente.

A partire dal 2 marzo 2016, con l’entrata in vigore del nuovo regolamento sul tachigrafo digitale (il n. 165/2014), a questi oneri se ne sarebbero aggiunti di ulteriori previsti dall’art. 33, anche se in realtà la normativa nazionale già li prevedeva. Fatto sta che rispetto a quanto già ricordato oggi l’impresa di autotrasporto deve anche:
– garantire ai propri conducenti «formazione e istruzioni adeguate» sul buon funzionamento dei tachigrafi;
– effettuare controlli periodici per assicurare un utilizzo corretto del dispositivo;
– non fornire agli autisti incentivi che possano incoraggiarne un uso improprio.

Attenzione, però, perché il paragrafo 3 della disposizione, dopo aver previsto la responsabilità dell’impresa per le infrazioni del regolamento commesse dai conducenti, concede agli Stati membri la possibilità di esonerare le imprese da tale responsabilità laddove abbiano correttamente adempiuto agli obblighi formativi e informativi in materia di tempi di guida e di riposo e di tachigrafo.

Questo significa in pratica che le aziende hanno qualcosa in più da fare, ma che questo qualcosa in più e in particolare l’attività di formazione impartita agli autisti, le solleva da responsabilità nel caso in cui un proprio conducente venga sanzionato.

Ma come devono essere questi corsi di formazione? Su quali materie si concentreranno? Quante ore dureranno?

Tutte risposte che al momento attuale non esistono, ma che dovrebbero essere fornite tramite un decreto sull’argomento. Nell’attesa il raggrupamento delle associazioni di categoria, Unatras, ha chiesto al governo di cogliere la possibilità offerta dal regolamento e di esentare l’impresa che abbia svolto corso di formazione ai propri conducenti dalla sanzione prevista dall’art. 174, comma 14 del codice della strada. Articolo che dispone testualmente: «L’impresa che nell’esecuzione dei trasporti non osserva le disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 561/2006, ovvero non tiene i documenti prescritti o li tiene scaduti, incompleti o alterati, è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 324 a euro 1.294 per ciascun dipendente cui la violazione si riferisce, fatta salva l’applicazione delle sanzioni previste dalla legge penale ove il fatto costituisca reato».

Unatras inoltre propone al ministero di far durare il corso 8 ore e di concentrarlo su tre materie:
– norme sociali nel settore dei trasporti su strada (disposizioni sui tempi di guida e di riposo    2 ore
– il tachigrafo: digitale o analogico    2 ore
– verifica sul corretto utilizzo del tachigrafo (esame sul funzionamento e conservazione dei dati, prove con simulatori )   4 ore 

Riferimento legislativo: Reg. CE 561/06 art. 10. e Regolamento (UE) n. 165/2014 art. 33.

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In collaborazione con VDO www.fleet.vdo.it

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Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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