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Guida oltre i 68 anni: niente sanzione se la patente CE è stata rinnovata dal Ministero

Il Giudice di Pace di Parma annulla una sanzione per guida di un camion oltre i limiti di età, ritenendo esclusa la responsabilità del conducente per errore incolpevole. Il ricorrente aveva fatto legittimo affidamento sul rinnovo della patente CE disposto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circostanza idonea a ingenerare una ragionevole convinzione di liceità della condotta

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Sappiamo tutti che oltre un certo limite di età non è più possibile guidare veicoli pesanti. In particolare, l’art. 126 del Codice della Strada regola la durata e la conferma di validità della patente e al comma 3 impone il rinnovo biennale per le patenti C/D dopo i 65/70 anni o per titolari con limitazioni.

Ma cosa accade se la patente viene comunque rinnovata nonostante il superamento dell’età? La sentenza di cui ci occupiamo oggi – emessa dal Giudice di Pace di Parma il21 gennaio 2026 -parla appunto di questo caso. Ma partiamo dall’inizio.

IL FATTO

Un autotrasportatore contestava un verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale di Parma l’8 maggio 2025, per violazione degli artt. 126, commi 3 e 12 (durata e conferma di validità della patente) e116, comma 15-bis (illecito amministrativo per chi guida veicoli per i quali è richiesta una patente superiore a quella posseduta)del Codice della Strada.

La contestazione riguardava la guida, da parte del camionista, di un autoarticolato adibito al trasporto merci in conto terzi, di massa complessiva pari a 44 tonnellate, nonostante il superamento del limite di età di 68 anni, previsto dalla normativa per la guida di veicoli di massa superiore a 20 ton. A seguito dell’accertamento, la patente di guida categoria CE del ricorrente era stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Parma.

Il trasportatore affermava però l’insussistenza della violazione, sostenendo di aver agito nella piena convinzione della liceità della propria condotta. Pochi mesi prima, infatti, il 16 gennaio 2025, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, tramite la Commissione Medica Locale gli aveva rinnovato la patente CE fino al 16 gennaio 2027, attestando la sussistenza dei requisiti psicofisici nonostante l’età anagrafica (68 anni compiuti il 12 gennaio 2025).

Da parte sua la Prefettura – UTG di Parma si costituiva comunque in giudizio, richiamando le controdeduzioni dell’organo accertatore e chiedendo il rigetto del ricorso. La causa veniva istruita mediante produzioni di documenti e trattenuta in decisione all’udienza del 21 gennaio 2026.

LA DECISIONE

Il Giudice di Pace si è poi schierato dalla parte del camionista, ritenendo il ricorso fondato e accogliendo integralmente le motivazioni del ricorrente. Il fulcro della decisione sta nell’applicazione dell’art. 3, comma 2, legge n. 689/1981, che esclude la responsabilità amministrativa quando la violazione è commessa per errore sul fatto non determinato da colpa (c.d. errore incolpevole o buona fede).

Richiamando un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il Giudice ha ribadito che l’errore sulla liceità della condotta è rilevante solo quando sia inevitabile con l’ordinaria diligenza, derivi da elementi positivi estranei all’agente e non sia imputabile a negligenza o imprudenza del soggetto sanzionato.

Nel caso concreto, il Gdp ha ritenuto l’errore del ricorrente incolpevole, poiché determinato da un atto formale della Pubblica Amministrazione, ovvero il rinnovo della patente CE da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, fondato su una valutazione medico-legale ufficiale che attestava l’idoneità alla guida anche oltre il limite di età. Secondo il Giudice, tale circostanza era idonea a ingenerare nel conducente una legittima e ragionevole convinzione di liceità della propria condotta, rendendo l’illecito non imputabile sotto il profilo soggettivo.

LE CONSEGUENZE

Dunque, in applicazione dell’art. 3, comma 2, legge 689/1981, il Giudice di Pace di Parma ha accolto il ricorso, annullato il verbale di accertamento elevato dalla Polizia Stradale parmense, dichiarato assorbite tutte le ulteriori eccezioni sollevate dalle parti ed infine disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio, ritenendo la questione giuridicamente opinabile e giustificato l’annullamento per assenza dell’elemento soggettivo della violazione.

La conseguenza pratica della sentenza è quella di valorizzare il principio di affidamento del cittadino negli atti della Pubblica Amministrazione, chiarendo che un comportamento formalmente contrario alla norma può risultare non sanzionabile quando sia indotto da provvedimenti amministrativi idonei a creare un errore inevitabile e non colposo.

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