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Cambio di appalto, il subentrante deve pagare anche il TFR pregresso

La Corte d’appello di Roma, con la sentenza 4260/2026, affronta il tema del cambio di appalto e dei suoi rapporti con il trasferimento d’azienda. La decisione chiarisce che l’esclusione dell’art. 2112 Codice civile non è automatica e che spetta al nuovo appaltatore dimostrare la reale discontinuità organizzativa. In assenza di tale prova, infatti, scatta la responsabilità solidale anche per il TFR maturato presso i precedenti datori di lavoro

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Una recente pronuncia della Corte d’appello di Roma (sentenza n.4260/2026 del 12 gennaio) interviene su una delle questioni più controverse in materia di diritto del lavoro degli appalti, chiarendo i confini tra cambio di appalto e trasferimento d’azienda o di ramo della stessa. In sostanza, la Corte afferma che la diversa intensità delle tutele riconosciute ai lavoratori (continuità automatica del rapporto, conservazione dell’anzianità, divieto di licenziamento e, come nel caso che vedremo, responsabilità solidale per i crediti maturati) dipende dalla verifica in concreto dell’assetto organizzativo e produttivo dell’impresa subentrante e non dalle qualificazioni formali adottate dalle parti.

Nei cambi di appalto, insomma, l’applicazione dell’art. 29, comma 3, del Dlgs 276/2003 non è mai automatica, potendo emergere, nei fatti, un trasferimento di azienda o di ramo soggetto all’art. 2112 del Codice civile. Vediamo di spiegare con più chiarezza la fattispecie.

IL FATTO

La sentenza n. 4260/2026 si occupa, in sostanza, di un appalto di servizi di pulizia nel settore scolastico (chiaramente è esemplificativa della questione, che è allargabile anche ad altri settori). Un’addetta, impiegata in modo continuativo nell’ambito dell’appalto, aveva agito in via monitoria – ovvero con un procedimento civile rapido, per ottenere dal giudice un decreto ingiuntivo a recupero di un credito – contro l’ultimo appaltatore per ottenere il pagamento dell’intero trattamento di fine rapporto (TFR), comprensivo delle quote maturate durante i periodi di lavoro alle dipendenze delle precedenti società appaltatrici.

Il Tribunale aveva accolto la domanda, emettendo il decreto ingiuntivo. La società subentrante però si era opposta, sostenendo di aver già liquidato il TFR limitatamente al periodo di propria gestione e negando che il subentro integrasse un trasferimento d’azienda. Secondo la tesi difensiva, in altre parole, si trattava di un mero cambio di appalto regolato dalla clausola sociale prevista dal contratto collettivo di settore, senza applicazione dell’art. 2112 del Codice civile. Respinta l’opposizione in primo grado, la società aveva in seguito proposto appello.

LA DECISIONE

Tuttavia la Corte in secondo grado ha confermato integralmente la pronuncia del Tribunale, fondando la propria decisione sull’art., comma 3, del Dlgs 276/2003, come modificato dalla legge 122/2016. E cosa dice questo articolo? Che, a seguito della riforma del 2016 — intervenuta anche per evitare contrasti con la direttiva 2001/23/CE — l’esclusione della disciplina del trasferimento d’azienda non opera automaticamente in presenza di un cambio di appalto con riassorbimento del personale.

Infatti, perché si possa escludere l’applicazione dell’articolo 2112 c.c., devono essere presenti due elementi sostanziali: la presenza, in capo al nuovo appaltatore, di una propria struttura organizzativa e produttiva autonoma rispetto al gruppo di lavoratori acquisiti; l’esistenza di elementi di discontinuità tali da determinare una specifica identità di impresa, interrompendo il nesso funzionale tra i fattori produttivi della precedente organizzazione. Si tratta di una verifica in concreto, che non può essere evitata attraverso qualificazioni formali o richiami alla contrattazione collettiva.

Il Collegio giudicante, richiamando anche i più recenti orientamenti della Corte di Cassazione (come la sentenza n. 27607/2024), ha inoltre evidenziato che la disciplina vigente comporta un’inversione dell’onere della prova: spetta cioè al soggetto che intende escludere l’applicazione dell’articolo 2112 c.c. dimostrare la reale discontinuità organizzativa e produttiva. Ma nel caso concreto – spiega il giudice – la società appellante non aveva fornito alcuna prova. Gli elementi astrattamente idonei a dimostrare la discontinuità (diversità di sede, orari, strumenti) erano stati introdotti soltanto in grado d’appello e, pertanto, ritenuti inammissibili. In assenza di prova contraria, quindi, la vicenda è stata qualificata come trasferimento d’azienda, con conseguente responsabilità solidale anche per il TFR maturato nei periodi precedenti.

La Corte ha infine escluso che la contrattazione collettiva possa derogare alla disciplina inderogabile del trasferimento d’azienda, quando ne ricorrano i presupposti sostanziali.

LE CONSEGUENZE

La sentenza ribadisce, in conclusione, che nel cambio di appalto la qualificazione giuridica non dipende dall’etichetta attribuita dalle parti, ma dall’assetto organizzativo effettivo del subentrante. Se manca una reale discontinuità nell’organizzazione del servizio, si configura un trasferimento d’azienda, con applicazione dell’art. 2112 c.c. e con responsabilità solidale del nuovo appaltatore per tutti i crediti di lavoro, incluso il TFR maturato presso i precedenti datori.

Per le aziende l’assorbimento del personale, in assenza di un’autonoma e innovativa organizzazione produttiva, può perciò comportare l’assunzione di obbligazioni economiche ben più ampie di quelle riferibili al solo periodo di gestione diretta.

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