Il tema di oggi è la validità delle sanzioni per guida in stato di ebbrezza. Protagonista è ancora una volta l’etilometro utilizzato per l’accertamento e la sua affidabilità, derivata dalla sua omologazione e taratura.
In mancanza di tali requisiti tecnici, infatti, il risultato del test può essere considerato incerto e le sanzioni annullate. Ma vediamo il fatto concreto.
IL FATTO
Una sentenza dello scorso 17 marzo del Giudice di Pace di Lecce ha affrontato un caso relativo a una sanzione per guida in stato di ebbrezza accertata tramite alcoltest. Il conducente del veicolo, assistito dall’associazione Sportello dei Diritti, aveva presentato ricorso contro il ritiro della patente disposto a seguito del controllo. L’immediata contestazione agli agenti si basava sul fatto che il risultato dell’etilometro fosse frutto di un equivoco o di un malfunzionamento del dispositivo.
Per questo la difesa aveva sollevato diverse eccezioni, tra cui la mancanza di prova circa l’omologazione e la taratura dell’apparecchiatura utilizzata per il controllo. Era stato inoltre evidenziato che non vi erano elementi sintomatici della guida in stato di ebbrezza, fattore che rafforzava i dubbi sull’attendibilità del test.
LA DECISIONE
Il Giudice di Pace ha avuto pochi dubbi ed ha accolto il ricorso, annullando sia il verbale sia il provvedimento di sospensione della patente emesso dalla Prefettura di Lecce. Nel motivare la decisione, il giudice ha sottolineato che nel verbale impugnato l’etilometro veniva indicato come omologato senza però specificare il relativo provvedimento. Inoltre, non vi era alcuna indicazione sul soggetto che avrebbe rilasciato il certificato di taratura.
Il magistrato ha anche richiamato un precedente dello stesso tribunale risalente al 2022, relativo a un’automobilista, in cui si attribuiva rilevanza alla presenza di comportamenti indicativi dello stato di alterazione, elementi che nel caso in esame risultavano assenti.
LE CONSEGUENZE
Veniamo agli effetti del verdetto. Dalla decisione emerge un principio generale di rilievo: le sanzioni per guida in stato di ebbrezza sono valide solo se l’organo accertatore dimostra che l’etilometro utilizzato è regolarmente omologato e sottoposto a taratura. In assenza di tali prove, il verbale deve essere annullato e, di conseguenza, anche il provvedimento di sospensione della patente viene meno, con restituzione del documento al conducente.
Resta tuttavia fermo che la guida in stato di ebbrezza costituisce un reato grave e deve essere perseguita; tuttavia, l’accertamento deve avvenire tramite strumenti affidabili e conformi alle prescrizioni tecniche, altrimenti si crea un margine di incertezza che compromette la validità della sanzione.


