HomeRubricheLegalmente parlandoTachigrafo usato per contestare la velocità: il GdP di Brescia dà prevalenza al diritto UE

Tachigrafo usato per contestare la velocità: il GdP di Brescia dà prevalenza al diritto UE

Il Giudice di Pace lombardo ha accolto il ricorso di un conducente contro un’ordinanza-ingiunzione da oltre 700 euro relativa a un eccesso di velocità accertato attraverso i dati del tachigrafo. Secondo la sentenza, l’art. 142, comma 6, del Codice della strada entra in contrasto sul punto con la disciplina europea. Annullati l’ordinanza prefettizia, il verbale e gli atti collegati, con compensazione integrale delle spese

-

L’utilizzo del tachigrafo come fonte di prova per contestare un eccesso di velocità continua a essere al centro del confronto tra normativa italiana e disciplina europea. Il Codice della strada include infatti le registrazioni del dispositivo tra gli elementi utilizzabili per verificare il rispetto dei limiti, mentre la normativa UE ne circoscrive le finalità nell’ambito della disciplina dell’autotrasporto.

Come abbiamo già scritto altre volte, il problema riguarda in particolare il rapporto tra l’art. 142, comma 6, del Codice della strada e le disposizioni europee sui tachigrafi e sulle relative sanzioni. Sulla questione è intervenuto negli ultimi tempi il Giudice di Pace di Brescia, che ha accolto l’opposizione di un’autista e disapplicato parzialmente la disposizione nazionale per contrasto con il diritto dell’Unione.

IL FATTO

La controversia nasce dal ricorso in opposizione presentato da un conducente, assistito dall’avv. Roberto Iacovacci, contro la Prefettura di Brescia. Oggetto dell’impugnazione era l’ordinanza-ingiunzione, notificata regolarmente, con cui il Prefetto della Provincia di Brescia aveva intimato al conducente il pagamento complessivo di 703,48 euro, comprese le spese di accertamento, procedimento e notifica, in conseguenza della violazione dell’art. 142, commi da 8 a 11, del Codice della strada. Alla base dell’ordinanza si trovava il verbale della Sezione Polizia Stradale di Brescia.

Il ricorrente aveva chiesto, in via cautelare, la sospensione inaudita altera parte – cioè senza prima ascoltare la controparte e senza instaurare il contraddittorio – dell’efficacia delle sanzioni amministrative, richiamando sia la fondatezza delle proprie argomentazioni che l’entità delle somme richieste. La difesa aveva inoltre evidenziato il rischio di un danno difficilmente reversibile qualora l’Amministrazione avesse proceduto con l’emissione di cartelle di pagamento e con la conseguente possibile iscrizione del fermo amministrativo sui veicoli. Nel merito era stata chiesta, in via principale, la dichiarazione di nullità e/o illegittimità degli atti impugnati, con condanna alle spese, competenze e onorari del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario. In subordine, nell’ipotesi in cui gli atti fossero stati confermati, la difesa aveva domandato la rideterminazione della somma nel minimo, corrispondente all’importo del verbale presupposto.

La Prefettura di Brescia, costituitasi in giudizio, aveva invece chiesto al giudice, previa verifica delle eccezioni preliminari sollevate, di respingere il ricorso perché infondato in fatto e in diritto e comunque non provato.

L’iter processuale ha subito alcuni rinvii. Nell’ultima udienza il procuratore dell’opponente ha richiamato i motivi contenuti nel ricorso, insistendo per l’annullamento del verbale e per il riconoscimento delle spese e dei compensi professionali. Nessuno era invece presente per la Prefettura di Brescia, pur ritualmente costituita. Dopo la precisazione delle conclusioni e la discussione, il Giudice di Pace ha trattenuto la causa in decisione, dando immediata lettura del dispositivo.

LA DECISIONE

Qual è stato l’esito lo potete già immaginare dal titolo. Il Giudice di Pace di Brescia, Laura Ragni, ha ritenuto fondata l’opposizione e l’ha accolta.

La sentenza parte da un principio ormai consolidato, richiamando le Sezioni Unite della Cassazione n. 1786/2010. Nel giudizio di opposizione a una sanzione amministrativa per violazione del Codice della strada – spiega il giudice – l’oggetto del processo è costituito dal rapporto sanzionatorio e non semplicemente dall’atto amministrativo con il quale è stata irrogata la sanzione. Di conseguenza, il giudice può esaminare autonomamente la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto dell’infrazione contestata e quindi la validità sostanziale del provvedimento. Sul punto viene richiamata anche l’ordinanza della Cassazione civile, Sezione VI, n. 21146 del 7 agosto 2019.

Tra le diverse censure formulate dal ricorrente, il giudice ha ritenuto fondata e assorbente quella relativa alla nullità della contestazione per il contrasto tra l’art. 142, comma 6, del Codice della strada e la normativa europea richiamata nella sentenza. In altri termini, l’Amministrazione aveva accertato la violazione proprio sulla base dell’art. 142, comma 6. La disposizione stabilisce che, per determinare l’osservanza dei limiti di velocità, costituiscono fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, comprese quelle utilizzate per calcolare la velocità media su determinati tratti, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali.

Secondo il GdP, però, questa previsione nazionale entra in contrasto con il Regolamento (UE) n. 165/2014, che disciplina obblighi e requisiti relativi alla costruzione, installazione, utilizzo e prova dei cronotachigrafi. In particolare, l’art. 41 del Regolamento, dedicato alle sanzioni, recita che gli Stati membri stabiliscono, in conformità ai rispettivi ordinamenti costituzionali, il regime sanzionatorio applicabile alle violazioni del Regolamento e adottano le misure necessarie a garantirne l’effettiva applicazione. Ma le sanzioni devono essere effettive, proporzionate, dissuasive, non discriminatorie e soprattutto conformi alle categorie di violazioni individuate dalla Direttiva 2006/22/CE. Tuttavia nell’Allegato III di questa Direttiva tra le violazioni elencate non figurano quelle relative al superamento del limite massimo di velocità. Da ciò il Giudice di Pace ne deriva che le risultanze del cronotachigrafo non possono essere impiegate per irrogare sanzioni per eccesso di velocità, ma soltanto per le infrazioni relative ai tempi di guida, ai periodi di riposo e alle interruzioni disciplinate dal Regolamento (CE) n. 561/2006.

La sentenza ricorda inoltre che un esplicito ammonimento sul punto era già arrivato allo Stato italiano dalla Commissione europea il 3 novembre 2020, quando l’Italia era stata invitata a rimuovere la previsione ritenuta illegittima contenuta nell’art. 142, comma 6, del Codice della strada. Secondo quanto riportato nel provvedimento, il nostro Paese non aveva fornito alcuna risposta entro il termine assegnato. Il giudice richiama poi precedenti decisioni di merito adottate dai Giudici di Pace di Prato, Arezzo e Ferentino, osservando che, considerato il chiaro tenore della normativa europea rispetto a quella italiana, l’interprete non può che disapplicare l’art. 142, comma 6, nella parte in cui entra in contrasto con la disciplina dell’Unione.

Da ultimo: la Prefettura aveva richiamato nelle proprie difese anche una circolare del Ministero dell’Interno. Ma per la Ragni si tratta di un mero atto interno, privo di natura vincolante per il giudicante. Inoltre la stessa circolare dà conto della procedura d’infrazione europea avviata nei confronti dello Stato italiano sulla questione e finisce quindi per confermare la tesi sostenuta dal ricorrente e già affermatasi nella giurisprudenza di merito.

Sulla base di queste considerazioni, l’opposizione è stata accolta e il provvedimento sanzionatorio annullato.

LE CONSEGUENZE

Oltre all’ordinanza-ingiunzione l’annullamento ha riguardato anche agli atti amministrativi presupposti e collegati e cioè il verbale della Polizia Stradale di Brescia. La decisione è stata poi dichiarata provvisoriamente esecutiva. Il giudice non ha invece posto le spese processuali a carico della Prefettura. La particolare incertezza interpretativa della questione affrontata è stata infatti considerata sufficiente a giustificare la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti.

Sappiamo che questa problematica suscita discussioni piuttosto accese – ne abbiamo parlato più volte. Però l’interpretazione giurisprudenziale sembra virare sempre più verso una distinzione netta tra le funzioni attribuite al cronotachigrafo dalla disciplina europea e quelle che l’art. 142, comma 6, del Codice della strada gli riconosce ai fini dell’accertamento della velocità.

La portata della pronuncia deve comunque essere letta nel suo corretto ambito: si tratta di una decisione del Giudice di Pace relativa al caso concreto. Assume però rilievo perché si inserisce in un orientamento già seguito da altri giudici di merito e perché fonda l’annullamento sulla necessità di disapplicare parzialmente la disposizione nazionale, ritenuta incompatibile con la normativa comunitaria.

-