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2 aprile: cambia la validità di iscrizione all’Albo gestori Ambientali

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Fino a ieri capitava. Un camion si presentava in un centro per scaricare dei rifiuti pericolosi (categoria 5) e dall’altra parte si vedeva contestato il fatto che sul formulario di identificazione dei rifiuti comparivano due date diverse relativamente all’autorizzazione a operare del vettore e la sua iscrizione all’Albo dei gestori ambientali. Una discordanza che poteva anche indurre qualcuno a mandare indietro il carico.

Dal 2 aprile tutto questo non potrà più accadere. Da questa data, infatti, entra in vigore una delibera con cui il Comitato nazionale ha stabilito che la validità delle iscrizioni, dei rinnovi e delle variazioni all’Albo dei gestori ambientali decorrono dal momento in cui i relativi provvedimenti sono notificati alle imprese interessate. E dallo stesso momento decorre pure la durata della garanzia finanziaria prevista per l’iscrizione in alcune categorie, come per la “5” dedicata al trasporto dei rifiuti pericolosi.

Il Comitato ha cercato di risolvere così la problematica ricordata, che in qualche caso è stata guardata con sospetto anche dagli organi di controllo, minacciando sanzioni. Perché in passato le precedenti autorizzazioni prendevano la data in cui la Sezione regionale adottava la delibera di iscrizione, mentre poi il provvedimento all’impresa veniva notificato anche due o tre mesi dopo. A quel punto l’autorizzazione a operare partiva con due o tre mesi di ritardo rispetto a quando invece scattavano i cinque anni di iscrizione e della garanzia finanziaria collegata, che seguono il momento di adozione dell’atto.

Per risolvere queste situazioni, il Comitato Nazionale ha chiarito che i precedenti provvedimenti autorizzativi «sono individuati facendo riferimento alla data della deliberazione della Sezione regionale riportata nelle premesse dei provvedimenti medesimi oppure, in alternativa, alla data e al numero di protocollo riportati in calce ai provvedimenti medesimi». In altre parole, non serve indicare la prima o la seconda data, in quanto entrambe attengono allo stesso provvedimento autorizzativo, che è obbligatorio portare in copia all’interno della cabina.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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