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Accesso alla professione: ecco come si acquisisce l’idoneità per trasportare fino a 3,5 ton

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La disciplina sull’accesso alla professione mancava di un tassello: quello relativo alla dimostrazione del requisito di idoneità professionale per chi esercita l’attività con veicoli di massa superiore a 1,5 ton ma non a 3,5. Adesso questo tassello – l’ultimo della disciplina rivista di revisione dell’accesso, formalizzata nella Legge 4 aprile 2012 – viene affidato a un decreto dirigenziale del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti emanato il 30 luglio 2012 con cui si stabilisce la disciplina per lo svolgimento dei corsi di formazione preliminare che servono ad acquisire l’attestato di frequenza per dimostrare appunto l’idoneità all’esercizio del trasporto di merci su strada.

A chi interessa
La dimostrazione del requisito interessa in particolare:
a) le imprese iscritte all’Albo con veicoli superiori a 1,5 e fino a 3,5 ton con domanda di iscrizione successiva al 4 dicembre 2011 ma precedente al 4 aprile 2012;
b) le imprese già in attività al 4 dicembre scorso, che hanno optato per l’esercizio con tali veicoli; c) le imprese che chiedono una nuova iscrizione all’Albo per trasportare appunto con i veicoli della massa in questione.

Caratteristiche e durata del corso
Il corso di formazione preliminare dura 74 ore, si concentrerà sulle materie previste dalle norme del Regolamento 1071/2009 e si svolgerà in un periodo non superiore a 4 mesi con un massimo di 6 ore giornaliere e di 4 ore consecutive, per un numero massimo di 25 partecipanti.

Enti accreditati alla formazione
I corsi possono essere svolti da enti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: – siano già autorizzati, abbiano un’anzianità di attività di 5 anni alla data del 6 aprile 2012 e abbiano svolto almeno 15 corsi di formazione per l’accesso; – siano di diretta emanazione di associazioni nazionali di categoria presenti nel Comitato centrale dell’Albo degli autotrasportatori, siano in grado di documentare l’attività formativa nel settore dell’autotrasporto e siano accreditate dall’associazione cui fanno riferimento.

Obblighi di frequenza
Al termine del corso sarà rilasciato un attestato di frequenza dall’ente organizzatore una volta che la Direzione generale per il trasporto stradale e l’intermodalità avrà verificato la regolarità amministrativa del corso stesso. Per ottenere l’attestato di frequenza i corsisti dovranno assicurare una frequenza di almeno il 90% e in caso di assenza – mai superiore a 14 ore – dovranno recuperare almeno 7 ore entro 30 giorni dalla conclusione del corso.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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