Cambia qualcosa per il requisito della capacità finanziaria, necessaria per accedere alla professione. La legge di Stabilità lo aveva modificato consentendone la dimostrazione attraverso la polizza di assicurazione della responsabilità professionale soltanto nei primi due anni di attività. A partire dal terzo anno, invece, l’azienda di autotrasporto deve dimostrare lo stesso requisito soltanto tramite l’attestazione rilasciata dal revisore contabile sulla base dei conti annuali dell’impresa o, in alternativa, con fidejussione bancaria o assicurativa. Le polizze di assicurazione di responsabilità professionale già presentate dalle imprese di autotrasporto restano valide fino alla scadenza senza poter essere in alcun modo rinnovate.
Adesso, anche grazie alle critiche di qualche associazione, una circolare del ministero dei Trasporti dello scorso 28 gennaio (la trovate in allegato) aggiusta un po’ il tiro. Vediamo rispetto a quali punti.
Innanzi tutto le polizze di responsabilità professionale stipulate prima del 31 dicembre 2014 vanno comunque accettate per dimostrare la capacità finanziaria, anche se prodotte successivamente. Quanto successivamente? La circolare indica con precisione la data del 15 febbraio. E quindi entro questo termine le polizze in questione possono essere ancora presentate e avere validità annuale. Se a presentare tali polizze è una nuova impresa la validità non potrà superare i due anni consentiti dalla normativa vigente.
Scatta una sorta di proroga anche per quelle imprese che avevano fatto ricorso a questo tipo di polizza già nel 2014, perché adesso si specifica che avranno un anno ancora per utilizzarlo, senza però rinnovarlo ulteriormente. Anzi, se una polizza presenti una scadenza superiore all’anno, in ogni caso la loro validità cessa alla prossima scadenza annuale dell’idoneità finanziaria.
In caso di acquisto di nuovi veicoli, le imprese che hanno fatto ricorso alla polizza di responsabilità professionale, possono avvalersi di questo strumento per integrare la capacità finanziaria. La scadenza di tale integrazione coincide con quella della polizza principale.
Da ultimo, la circolare ricorda che, nel caso in cui un’impresa di autotrasporto venga trovata sprovvista del requisito della capacità finanziaria, ha in ogni caso sei mesi (in base all’art. 13 del Regolamento (CE) 1071/2009) per colmare questa lacuna.