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Costi minimi: il ministero chiarisce che la procedura speciale per ottenere il decreto ingiuntivo si applica soltanto ai contratti non scritti

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L’art. 83 bis fornisce al trasportatore a cui non viene riconosciuto il pagamento dei costi minimi una strada ulteriore rispetto a quella della procedura ordinaria, consistente nell’attivazione della speciale procedura con cui ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo per avere così il pagamento delle differenze tariffarie.
Questa doppia strada però non è arbitraria, nel senso che non è possibile scegliere l’una o l’altra in base a un proprio capriccio. Con una risposta del 17 gennaio a un interrogativo posto dalla Fedit, infatti, la Direzione generale del ministero delle Infrastrutture a Trasporti ha chiarito che la procedura speciale ricordata, prevista dal comma 9 dell’art. 83 bis, si applica soltanto laddove il trasporto in questione è stato eseguito sulla base di un contratto non scritto.
La Direzione giustifica tale conclusione sulla base del fatto che il comma 9, laddove prevede tale speciale procedura, fa riferimento all’obbligo del vettore di presentare la documentazione relativa all’avvenuto pagamento dei corrispettivi inerenti la prestazione (la fattura emessa dal vettore a fronte del corrispettivo dovuto dal mittente e corrispondente al costo del carburante sostenuto dallo stesso vettore), ma anche i calcoli con cui è determinato l’ulteriore corrispettivo dovuto al vettore in base ai commi 7 e 8. E quindi è chiaro – conclude il ministero – che il comma 9 è applicabile soltanto ai contratti in forma non scritta previsti dal comma 6.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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