La finestra si apre. Dopo mesi di rincari e di interventi per attenuare l’impatto del caro gasolio, arriva il momento in cui le imprese dovranno fare i conti con la parte meno politica e più operativa della misura: presentare correttamente la domanda.
La piattaforma per il ristoro delle maggiori spese sostenute per l’acquisto di gasolio nel periodo 1° marzo-31 agosto 2026 sarà aperta dal 1° al 15 settembre 2026. Il meccanismo riguarda le imprese di autotrasporto merci e persone aventi diritto e prevede il riconoscimento di un credito d’imposta calcolato sulla maggiore spesa sostenuta rispetto al prezzo medio di riferimento di febbraio.
Il parametro da tenere a mente è 1,39415 euro/litro, cioè il costo medio del gasolio rilevato dal MASE per febbraio 2026. La piattaforma calcolerà automaticamente il ristoro massimo nella misura del 70% della differenza tra la spesa ammissibile e il costo di riferimento, moltiplicato per i litri dichiarati. Ma attenzione: se la somma dei ristori teoricamente spettanti supera i 364,1 milioni di euro disponibili, gli importi saranno riparametrati.
Il vero punto: preparare bene il file delle fatture
Le FAQ pubblicate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mettono in fila ben 50 quesiti. E molti riguardano proprio il file che dovrà accompagnare l’istanza.
La prima regola è elementare ma fondamentale: il file deve essere in formato XLSX. Non XLS. E deve conservare il nome con cui viene scaricato dalla piattaforma.
Gli importi vanno indicati sempre al netto dell’IVA. Nella colonna C va riportato l’importo complessivo della fattura, mentre nella colonna D deve finire soltanto la quota riferita al gasolio utilizzato per la trazione dei veicoli ammessi al ristoro.
È una distinzione importante soprattutto per le fatture che comprendono più voci. Nel caso, per esempio, di una fattura di netting che comprende gasolio, benzina, metano, AdBlue o pedaggi, la colonna C comprende tutte le spese, mentre la D deve contenere esclusivamente il costo del gasolio ammissibile.
CARB o NOCARB: attenzione alla targa
Una delle distinzioni che può creare più dubbi è quella tra fatture CARB e NOCARB.
La dicitura CARB va utilizzata quando nella fattura è presente almeno una targa dei veicoli riforniti ammessi al ristoro. NOCARB, invece, va indicato quando la fattura non contiene l’identificativo della targa.
Una particolarità riguarda il netting: anche se le targhe sono riportate in un file separato allegato alla fattura, ma non nella fattura stessa, la FAQ indica di utilizzare NOCARB.
E c’è un altro dettaglio da non perdere: le cosiddette “targhe jolly” non danno diritto al ristoro. Se una fattura contiene targhe ammesse e targhe jolly, la tipologia da indicare resta CARB, ma il carburante riferibile alle targhe non ammissibili non può essere conteggiato.
Il gasolio della cisterna aziendale si può inserire
La misura non esclude il gasolio acquistato per la cisterna privata dell’impresa.
Anche qui, però, occorre distinguere. La fattura va indicata come NOCARB; nella colonna C si inserisce l’intero importo della fattura al netto dell’IVA, mentre nella colonna D soltanto la parte relativa al gasolio utilizzato per rifornire i veicoli ammessi al beneficio.
Diverso il caso dei gruppi frigoriferi: il gasolio utilizzato per alimentarli non è rimborsabile, perché il beneficio riguarda la trazione dei veicoli.
La data che conta è quella del rifornimento
Questo è probabilmente uno dei chiarimenti più importanti per chi lavora con fatture differite. A contare non è la data di emissione della fattura, ma la data effettiva dell’acquisto del gasolio.
Quindi una fattura emessa a settembre può essere inserita se riguarda rifornimenti effettuati ad agosto. Al contrario, una fattura emessa a marzo ma relativa a rifornimenti effettuati a febbraio non è ammissibile.
C’è poi una regola ancora più semplice: le fatture relative ad acquisti effettuati a un prezzo al litro inferiore al valore medio di febbraio, pari a 1,39415 euro/litro, non devono essere inserite nel file.
Anche il gasolio acquistato all’estero
Le FAQ dedicano parecchio spazio agli acquisti effettuati fuori dall’Italia, tema tutt’altro che marginale per chi opera sui traffici internazionali. Per le fatture estere bisogna indicare nella colonna A la partita IVA del fornitore, senza il codice del Paese, che va invece nella colonna E. Gli eventuali caratteri speciali devono essere sostituiti con il segno “+”. Gli zeri iniziali della partita IVA non possono essere eliminati.
Per le fatture emesse da un soggetto italiano si indica invece IT nella colonna E. Nel caso di una carta netting, il Paese da indicare è quello del soggetto che emette la fattura, non necessariamente quello nel quale è stato effettuato il rifornimento.
E c’è una particolarità per la Svizzera: se il fornitore effettivo del carburante ha una partita IVA svizzera, quella fattura non va inserita; se invece il fornitore effettivo ha una partita IVA di un Paese UE, la fattura è inseribile.
Chi può presentare la domanda
La registrazione dell’impresa sulla piattaforma avviene tramite SPID o CIE del titolare della ditta individuale o del rappresentante legale. Una volta registrata l’impresa, il titolare o il legale rappresentante può incaricare una persona fisica di inserire i dati e trasmettere l’istanza. Può essere incaricata anche una persona appartenente a un’associazione di categoria, purché venga indicato il suo codice fiscale per consentirne l’accesso con SPID o CIE. Non è invece possibile delegare genericamente una società terza: l’incaricato deve essere una persona fisica.
La misura riguarda le imprese iscritte al REN e, alle condizioni previste, le imprese straniere con stabile organizzazione in Italia. Sono invece escluse le imprese che effettuano trasporto merci in conto proprio.
Se sbagli, puoi correggere. Ma solo entro il 15 settembre
C’è una possibilità di correzione, ma va utilizzata con attenzione. Un’istanza già inviata può essere eliminata e sostituita con una nuova durante il periodo di apertura della piattaforma. Se, per esempio, ci si accorge di aver dimenticato una fattura, bisogna cancellare la precedente istanza dalla sezione “Gestione richiesta” e presentarne una nuova con il file aggiornato.
Una volta che l’istanza è stata presa in carico o accolta, non può essere semplicemente modificata. Anche in quel caso, l’unica strada è cancellarla e reinviarla durante la finestra di apertura. Dopo la chiusura della piattaforma non sarà più possibile intervenire.
E qui c’è un’altra informazione interessante: la concessione del credito seguirà l’ordine cronologico delle istanze accolte. La FAQ precisa però che la sostituzione di una domanda non comporta l’esclusione dal beneficio: se l’istanza risulterà accolta, l’impresa resterà tra i beneficiari, con l’importo eventualmente riparametrato per rispettare il plafond disponibile.
Il credito arriva nel cassetto fiscale
Il ristoro non viene quindi semplicemente “bonificato” all’impresa. Il beneficio prende la forma di credito d’imposta, utilizzabile in compensazione tramite F24.
La FAQ chiarisce che il credito potrà essere utilizzato quando l’importo concesso sarà stato accreditato nel cassetto fiscale dell’impresa, nella sezione “crediti agevolativi”.
Il credito è inoltre cumulabile con il rimborso delle accise sullo stesso gasolio, fermo restando che il cumulo degli aiuti non può superare la spesa sostenuta per il carburante utilizzato dai veicoli ammessi.
La checklist prima di cliccare “Invia”
Prima di trasmettere la domanda conviene quindi verificare almeno:
- periodo dei rifornimenti: 1° marzo-31 agosto 2026;
- prezzo del gasolio: eliminare le fatture con prezzo inferiore a 1,39415 €/litro;
- file esclusivamente in XLSX e con il nome originale;
- importi sempre al netto dell’IVA;
- colonna C = totale della fattura;
- colonna D = solo gasolio ammissibile;
- corretta distinzione CARB/NOCARB;
- targhe riferite esclusivamente ai veicoli ammessi;
- esclusione del gasolio destinato ai gruppi frigoriferi;
- controllo particolare delle fatture di netting;
- per le fatture estere, verifica di partita IVA e codice Paese;
- controllo delle fatture differite sulla base della data effettiva del rifornimento;
- conservazione del file nel formato e con il nome richiesti.
Insomma, il 1° settembre non comincia soltanto la corsa al ristoro: comincia anche la corsa alla correttezza dei dati. E con un plafond di 364,1 milioni di euro e un eventuale meccanismo di riparametrazione, vale la pena arrivare alla finestra di apertura con fatture, targhe e file già controllati.


