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Chi effettua trasporti postali in conto terzi non è soggetto al divieto di circolazione nei giorni festivi

Annullata dal giudice di pace di Torino una multa nei confronti di un trasportatore che lavorava per conto di un operatore postale autorizzato

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Una recentissima sentenza del giudice di pace della sezione civile di Torino (è datata 17 gennaio 2022) ha fornito preziose indicazioni riguardo all’individuazione delle categorie cui applicare o meno i divieti di circolazione nei giorni festivi.

La vicenda, come sempre, prende il via da una multa inflitta dalla Polizia Stradale di Torino lo scorso giugno a un autotrasportatore che, alla barriera di Trofarello, sulla tangenziale di Torino, circolava col suo autocarro «fuori dal centro abitato in violazione dell’ordinanza prefettizia di sospensione temporanea della circolazione nei giorni festivi» (art. 6, comma 12, del Codice della Strada). L’azienda di trasporto, difesa dall’avvocato Roberto Iacovacci, sosteneva al contrario che tale violazione non sussisteva poiché stava effettuando un trasporto su incarico di un operatore postale regolarmente in possesso di licenza individuale dei servizi postali, categoria per la quale non opera il divieto di circolazione nei giorni festivi.

A tale obiezione la Prefettura torinese opponeva che la licenza individuale può essere utilizzata esclusivamente dal titolare e non è cedibile a terzi, come da norme di legge. Ma il giudice eccepiva a sua volta che non era questo il caso e che la licenza stessa non era stata ceduta ad alcuno.

L’azienda ricorrente, infatti, ha dimostrato in aula di avere sottoscritto con l’operatore postale un contratto di conferimento di incarico per i servizi di raccolta di invii postali di corrispondenza e pacchi e che la legge (delibera n.129/15 CONS – 11 marzo 2015 dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni) permette ai titolari di licenza nell’offerta al pubblico di servizi postali di «avvalersi di società terze mediante la stipula di un contratto di appalto di servizi».

Nel caso specifico, considerando sia la portata del mezzo di trasporto sia la sede autostradale nell’ambito della quale è stata accertata la violazione, il giudice ha ritenuto che il conducente stesse eseguendo un’attività di “solo trasporto” di corrispondenza postale, così come definita dalla normativa in vigore, ovvero senza quei servizi che includono la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la distribuzione degli invii postali. Un’attività, in sintesi, che può essere eseguita da impresa non titolare di titolo autorizzativo per l’espletamento dei servizi postali.

In sostanza, il trasportatore era autorizzato, eseguendo il suo lavoro per conto di un operatore postale, a circolare nonostante il divieto per giorni festivi da cui, per il tipo di operazioni che stava svolgendo, risultava esentato.

L’accertamento, dunque, è risultato infondato e la multa è stata annullata.

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