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I giudici confermano: multa per eccesso di velocità nulla se rilevata con il tachigrafo 

Il giudice di pace di Treviso ha sentenziato che, sulla base della normativa UE, lo strumento non può essere utilizzato per verificare l’infrazione specifica e che, comunque, sul verbale non risulta che ne sia stato controllato il corretto funzionamento, l’omologazione e la taratura

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Un’altra decisione legale a favore degli autotrasportatori in materia di multe per eccesso di velocità proviene dal giudice di pace di Treviso. Un camionista, difeso dall’avv. Roberto Iacovacci, che aveva adito l’organo giudicante si è visto riconoscere la ragione contro una sanzione inflitta dalla Polstrada della città veneta per violazione dell’art. 142 comma 11 del Codice della Strada (superamento limiti di velocità rilevato a mezzo cronotachigrafo) e confermata con ordinanza dal Prefetto trevigiano. 

Pur avendo la Prefettura presentato il verbale della multa e la documentazione allegata (ma senza essere presente fisicamente all’udienza), il giudice ha ritenuto che non vi fossero prove sufficienti della responsabilità del trasportatore. Più in specifico, non è stato dimostrato all’atto del controllo stradale il funzionamento non corretto del cronotachigrafo, né la sua omologazione e taratura.

Ma, anche se fosse stata accertata la regolarità di questi elementi, il giudice ha osservato che ai sensi del Regolamento comunitario n.165/14 il cronotachigrafo non può essere utilizzato come prova dell’infrazione di eccesso di velocità. La normativa europea, infatti, prevale sulle leggi interne dei Paesi UE (quindi anche dell’Italia) non ancora conformi. E quindi in questi casi il giudice può disapplicarle, come è stato fatto appunto nel caso in questione.

Questa motivazione assorbe gli altri motivi di ricorso e quindi la multa è stata annullata, con le spese di lite compensate tra le parti.

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