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Ma l’IVA per lo stoccaggio delle merci si paga nel paese in cui sorge il deposito o in quello del committente?

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L’Iva è un bel rebus, soprattutto a livello internazionale. Provate per esempio a rispondere a questo quesito: dove si paga l’IVA relativamente allo stoccaggio delle merci? Dove si trova luogo il deposito o nel paese del committente? 

Dell’interrogativo si è occupato l’avvocato l’Avvocato generale della UE Juliane Kokott, in una conclusione (n. C-155/12) dello scorso 31 gennaio.
In estrema sintesi la sua risposta è stata questa: i servizi di stoccaggio di merci vanno riferiti ai beni immobili laddove la custodia delle merci costituisce l’elemento prevalente di prestazione di servizi unitaria ed è collegata a un diritto d’uso di un determinato bene immobile o di una sua parte. Stando così le cose l’IVA per lo stoccaggio è da riferire al luogo in cui si trova il deposito.

Il caso in questione era relativo a una società polacca che forniva servizi di stoccaggio per altre società europee, che includevano anche la messa in scaffali, lo scarico e il carico, il reimballaggio, il confezionamento, il trasporto.

Relativamente a tali prestazione il Fisco polacco riteneva che l’IVA fosse da pagare in Polonia, in quanto qui sorgeva il deposito, per l’impresa logistica invece andava pagata presso i paesi delle imprese committenti. Da qui la richiesta di interpretare l’art. 47 della direttiva n. 2006/112/CE, alla quale ha risposto appunto l’avvocato generale Kokott.
Alla base della sua risposta c’è un principio più volte confermato dalla giurisprudenza comunitaria: la necessità che esista un nesso «sufficientemente diretto» tra una prestazione e il bene immobile affinché possa applicarsi l’art. 47 richiamato. Elemento rinvenuto nel caso di specie.

Redazione
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La redazione di Uomini e Trasporti

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