Veicoli - logistica - professione

HomeRubricheLegalmente parlandoOver 65 alla guida di un camion senza attestato medico: multa sì, fermo del veicolo no

Over 65 alla guida di un camion senza attestato medico: multa sì, fermo del veicolo no

Un’importante decisione del Giudice di Pace di Casale Monferrato chiarisce i limiti d’applicazione del fermo amministrativo nel settore dell’autotrasporto. Pur confermando la violazione contestata a un autista ultra sessantacinquenne privo dell’attestato medico richiesto per guidare veicoli oltre le 20 tonnellate, il giudice ha annullato i fermi amministrativi applicati a trattore stradale e semirimorchio, ritenendo assente il presupposto normativo necessario per disporre tale misura

-

Com’è noto, nel trasporto professionale la normativa consente ai titolari di patente CE di continuare a guidare complessi veicolari con massa complessiva superiore a 20 tonnellate anche dopo il compimento dei 65 anni, ma soltanto fino ai 68 anni e a condizione di possedere lo specifico attestato medico di idoneità psicofisica previsto dall’art. 115 del Codice della strada.

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Casale Monferrato, segnalataci dallo Studio Legale Caponetto, che ringraziamo, ci aiuta però a dipanare e chiarire alcune questioni legate a questa normativa.

IL FATTO

La vicenda trae origine da un controllo effettuato dalla Polizia Stradale di Alessandria il 14 dicembre 2025. Durante l’accertamento, un conducente è stato trovato alla guida di un complesso veicolare destinato al trasporto di merci con massa superiore a 20 t dopo aver superato i 65 anni senza essere in possesso dell’attestato medico necessario per l’innalzamento dei limiti di età. Per questo motivo gli sono state contestate le violazioni degli artt. 126, commi 3 e 12, e 116, comma 15-bis, del Codice della strada.

    Oltre al verbale principale, gli agenti hanno poi emesso anche distinti verbali di fermo amministrativo della durata di 30 giorni, uno relativo al trattore stradale e l’altro al semirimorchio. Entrambi i veicoli erano di proprietà dell’azienda di autotrasporto datrice di lavoro del conducente. La società, obbligata in solido, ha immediatamente impugnato i provvedimenti davanti al Giudice di Pace, chiedendo in via urgente la sospensione dei verbali di fermo. L’impresa ha sostanzialmente evidenziato sia il danno operativo derivante dall’indisponibilità dell’autoarticolato che la presunta assenza dei presupposti necessari per applicare il fermo amministrativo. Il giudice ha inizialmente sospeso l’efficacia esecutiva dei provvedimenti e ha successivamente confermato tale decisione in prima udienza, consentendo all’azienda di tornare a utilizzare i mezzi. Vediamo perché.

    LA DECISIONE

    Nel merito, il Giudice di Pace ha distinto nettamente la posizione dell’autista da quella dei veicoli. Per quanto riguarda la violazione principale, il ricorso è stato respinto. La società sosteneva di aver affidato il mezzo a un autista esperto senza poter sospettare l’assenza dell’attestato di idoneità e riteneva di non essere tenuta a controllare tali requisiti. Il giudice ha però richiamato i principi del D.Lgs. 81/2008, osservando che quando la guida costituisce una componente essenziale dell’attività lavorativa, il veicolo diventa a tutti gli effetti un’attrezzatura di lavoro. In questi casi il datore di lavoro può e anzi deve verificare il possesso e la validità dei titoli abilitativi necessari allo svolgimento della mansione, sia all’assunzione che nel corso del rapporto di lavoro. Per questo motivo il verbale principale è stato confermato.

    Diversa la valutazione sulle sanzioni accessorie. Il giudice ha rilevato che alla contestazione degli articoli 126/3-12 e 116, comma 15-bis, non consegue automaticamente il fermo amministrativo del veicolo.

    A sostegno di questa interpretazione è stata richiamata una circolare del Ministero dell’Interno del 22 gennaio 2013, relativa alle modifiche introdotte dal decreto legislativo 59/2011. La circolare specifica che per i conducenti ultra sessantacinquenni che guidano autotreni o autoarticolati superiori a 20 t senza l’attestato di idoneità psicofisica si applicano la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della patente da 4 a 8 mesi, senza però alcun riferimento al fermo amministrativo del veicolo.

    Secondo il giudice, la Prefettura aveva tentato di giustificare il fermo richiamando l’art. 115, commi 15 e 17, del Codice della strada. Tuttavia tale disposizione non era stata contestata nel verbale e non risultavano neppure contestate la recidiva biennale o la reiterazione della violazione, condizioni che avrebbero potuto assumere rilievo ai fini dell’applicazione della misura accessoria. Di conseguenza i verbali di fermo amministrativo sono stati annullati.

    LE CONSEGUENZE

    In conclusione, la contestazione elevata al conducente e il fermo amministrativo del veicolo rappresentano due profili distinti e autonomi. Il fermo non può essere considerato una conseguenza automatica della violazione contestata all’autista, ma richiede uno specifico fondamento normativo correttamente contestato.

    Per le imprese di trasporto ciò significa che, quando vengono sottoposti a fermo un trattore stradale, un semirimorchio o l’intero complesso veicolare, è necessario verificare immediatamente se la norma contestata preveda effettivamente quella specifica misura accessoria e se siano stati correttamente contestati tutti i presupposti richiesti dalla legge. Allo stesso tempo, la decisione conferma l’importanza dei controlli aziendali sui requisiti professionali degli autisti. Le imprese non possono limitarsi a confidare nell’esperienza del conducente, ma devono verificare periodicamente la validità delle patenti e degli ulteriori titoli abilitativi necessari allo svolgimento dell’attività lavorativa.

    Nel caso concreto, il Giudice di Pace ha quindi accolto solo parzialmente il ricorso: il verbale relativo alla guida senza attestato medico è stato confermato, mentre sono stati annullati i due verbali di fermo amministrativo sul trattore stradale e sul semirimorchio. Infine le spese di giudizio sono state integralmente compensate.

    -

    close-link