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Perdita punti patente, i dati conducente non vanno comunicati se c’è il ricorso

Questa la conclusione di una recente decisione del giudice di pace di Lecce. Ma la questione è dibattuta in giurisprudenza e una circolare del ministero dell'Interno del 2022 parrebbe pronunciarsi in senso contrario

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La tematica di oggi verte sulla perdita dei punti patente e sull’obbligo di comunicare i dati personali e del documento nel caso fossero sconosciuti al momento dell’infrazione. Come è noto a tutti, le norme sulla patente a punti dispongono che, in caso di mancata identificazione del responsabile di una violazione che preveda la perdita dei punti, il proprietario del veicolo deve obbligatoriamente trasmettere all’organo di polizia competente, entro 60 giorni dalla notifica del verbale della multa, i dati personali e della patente del conducente che ha commesso l’infrazione, pena il pagamento di una sanzione pecuniaria da 291 a 1.166 euro.
Si tratta però di argomento delicato perché, come vedremo, la giurisprudenza non è sempre stata unanime al riguardo e anche la legge è passata da un momento in cui la comunicazione era sospesa nelle more del procedimento avverso la sanzione a un’interpretazione secondo cui era invece comunque obbligatoria. Ma vediamo il caso concreto.

IL FATTO

La sentenza è stata emessa dal giudice di pace di Lecce su ricorso contro un verbale emesso dalla Polizia Locale di Trepuzzi. La società ricorrente, difesa dall’avv. Roberto Iacovacci, contestava il fatto di essere stata multata per non aver presentato entro i sessanta giorni dalla comunicazione della presunta violazione i dati della patente del conducente, quando ancora era in corso un procedimento giudiziario per accertare se la violazione ci fosse stata o meno. Davanti all’organo giudicante la Polizia di Trepuzzi non si è presentata e non ha depositato gli atti relativi all’accertamento e alla notificazione della violazione, il che ha sicuramente avuto un peso nel giudizio finale.

LA DECISIONE

Il giudice leccese ha infatti sottolineato innanzitutto che il chiamato in causa deve depositare, almeno 10 giorni prima dell’udienza, «una memoria in cui spiega i fatti che hanno portato alla sanzione, propone le sue difese in fatto e in diritto e indica i mezzi di prova e i documenti di cui intende avvalersi, a pena di decadenza». E qui nulla è stato fatto.
Ma l’argomento decisivo rimanda a una sentenza della Cassazione Civile (n. 24012 – 3 agosto 2022) che si occupa appunto della mancata comunicazione dei dati. Questa decisione afferma che «in materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, Codice della Strada (quella di cui ci stiamo occupando – ndR) si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi contro il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo». Se quindi l’esito del giudizio fosse sfavorevole al ricorrente, l’amministrazione dovrebbe nuovamente invitarlo a comunicare i dati, con i sessanta giorni che decorrerebbero dal momento della notifica dell’invito. In caso invece il processo si concludesse con esito favorevole al multato, il verbale di accertamento sarebbe annullato e quindi verrebbe meno il presupposto della presunta violazione.

LE CONSEGUENZE

Sulla base di questo riferimento il giudice di pace ha così annullato il verbale impugnato e dato ragione alla società ricorrente, compensando le spese di giudizio. In sostanza, la presentazione del ricorso è stata considerata una valida giustificazione della mancata indicazione delle generalità del conducente.

IL DUBBIO

Rimane però un dubbio. In passato l’interpretazione era stata nel senso che il procedimento non bloccava l’obbligo. Poi una circolare del 2011 del Viminale aveva precisato che, se si presentava ricorso contro la multa, per notificare i dati del conducente si poteva attendere l’esito del giudizio. E fin qui c’è congruenza col giudice leccese.
Ma il 27 ottobre 2022 – quindi dopo la sentenza della Cassazione Civile citata nella sentenza – il ministero dell’Interno ha emanato una nuova circolare, la n. 300/STRAD/1/0000035626.U/2022, che precisa in modo chiaro che l’obbligo di comunicare i dati del conducente ex art.126-bis, comma 2, del Codice della Strada permane e va dunque adempiuto anche in caso di presentazione di un ricorso amministrativo o giurisdizionale avverso il verbale stesso.
Inoltre, negli ultimi anni numerose sentenze della Corte di Cassazione hanno ribadito che il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto a comunicare i dati del conducente deve necessariamente decorrere dalla prima richiesta dell’autorità di Polizia, «trattandosi di ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell’interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile». A seguito di questo orientamento della Cassazione diverse Prefetture avevano bocciato i ricorsi a causa dei ritardi delle notifiche.
Come si può intuire, la materia è veramente molto fluida e quindi bisognerà capire se questa sentenza indica un nuovo cambio di rotta oppure se si tratta di un’eccezione nel vasto campo della giurisprudenza relativa al Codice stradale.

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