È disponibile sul sito dall’Agenzia delle Dogane il software con cui presentare domanda per il recupero delle accise tramite credito di imposta relativamente ai consumi di gasolio effettuati tra il 1° aprile il 30 giugno 2016.
Per tali consumi l’importo del credito di imposta rimborsabile è pari a 214,18609 euro e quindi identico a quello del trimestre precedente.
Le dichiarazioni vanno presentare entro il periodo compreso tra il 1° luglio e il 1° agosto 2016.
Possono fruire del credito di imposta le imprese di trasporto merci che operano con veicoli di massa complessiva pari o superiore a 7,5 ton. Inoltre, ai fini del riconoscimento dell’agevolazione fiscale, nella dichiarazione trimestrale di rimborso, l’impresa deve dichiarare che il gasolio consumato per cui si richiede il beneficio non è stato impiegato per il rifornimento dei veicoli di categoria euro 2 o inferiori, che da quest’anno sono esclusi dal beneficio.
L’Agenzia delle Dogane ricorda che i crediti sorti con riferimento ai consumi relativi al 1° trimestre 2016 potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2017. Da tale data decorre il termine per la presentazione della richiesta di rimborso in denaro delle eventuali eccedenze non utilizzate in compensazione nel mod. F24, da presentarsi, pertanto, entro il 30 giugno 2018. Si ricorda che tale credito di imposta non rientra nel limite annuale di 250.000 euro quale soglia massima per l’utilizzo in compensazione dei crediti di imposta da indicare nel “Quadro RU” del modello di dichiarazione dei redditi.
Infine, per la fruizione dell’agevolazione in compensazione con il Modello F24, il Codice tributo da utilizzare è il 6740.