Il Comitato centrale per l’Albo degli autotrasportatori (con delibera n. 4 del 10 giugno 2021, in G.U. n.145 del 19 giugno scorso) ha disposto la riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2020, che si articola in 2 fasi.
- La Fase 1 | PRENOTAZIONE:
dalle ore 9.00 di martedì 22 giugno 2021, fino alle ore 14.00 del 28 giugno 2021 è possibile inviare la della domanda di prenotazione per la richiesta di rimborso dei pedaggi autostradali, esclusivamente attraverso l’applicativo “PEDAGGI” nel Portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori (Servizi- Gestione Pedaggi) e raggiungibile all’indirizzo internet https: //www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso Portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https: //www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti.
- La Fase 2 | INSERIMENTO DATI E INVIO:
– inserimento dati relativi alla domanda: dalle ore 9.00 del 21 luglio 2021, fino alle ore 14.00 del 6 agosto 2021;
– firma e invio della domanda: dalle ore 9.00 del 23 agosto 2021, fino alle ore 14.00 del 2 settembre 2021.
Soggetti interessati
La riduzione può essere richiesta dalle imprese giuridiche che esercitano autotrasporto in conto terzi (imprese, cooperative a proprietà divisa, consorzi, società consortili e raggruppamenti) per i costi sostenuti nell’anno 2020 per i pedaggi autostradali con veicoli di proprietà o in disponibilità delle classi ecologiche EuroIII, EuroIV, EuroV, EuroVI o superiore, o ad alimentazione alternativa o elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi, oppure nelle classi 2, 3 o 4 se volumetrico.
Qualora all’intero di cooperative, consorzi o raggruppamenti siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, il fatturato di queste non contribuisce al raggiungimento degli scaglioni di fatturato (ogni impresa per averne diritto deve aver sostenuto costi per pedaggi autostradali di almeno 200mila euro).
La riduzione dei pedaggi è commisurata al valore del fatturato annuale dei costi dei pedaggi e non può essere superiore al 13%. Un’ulteriore riduzione è prevista se almeno il 10% dei transiti fatturati sono stati effettuati nelle ore notturne – vale a dire con ingresso in autostrada dopo le 22.00 ed entro le ore 2.00 e con uscita prima delle ore 6.00.
La riduzione è calcolata in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo, sulla base della classe Euro del veicolo e della relativa percentuale di riduzione – modificata rispetto allo scorso anno – secondo i valori indicati nella tabella di seguito riportata: